Tratto da ANAC

L’incarico di direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale regionale non può essere conferito a un soggetto candidato alle elezioni regionali precedenti. Lo precisa Anac, competente in materia di conflitti d’interesse, con la delibera n. 73 dell’8 febbraio 2022.

La richiesta di parere

A chiedere il parere dell’Autorità sull’ipotesi di inconferibilità è stata la stessa regione che ha indetto una procedura di selezione per l’incarico di direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico regionale.

Nell’avviso, tra le cause di inconferibilità, la regione ha previsto quelle stabilite dal decreto legislativo 39/2013 secondo cui gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della Asl.

Le criticità segnalate

Secondo uno dei partecipanti alla procedura, candidato alle ultime elezioni regionali, la norma faceva riferimento solo alle Asl e non agli altri Enti del Servizio sanitario nazionale, quale è l’Istituto Zooprofilattico siciliano.

Secondo il candidato gli Istituti in questione non potevano rientrare nell’espressione Asl, in quanto non sono da considerare istituti di ricovero e cura e non sono preposti all’organizzazione e all’erogazione (a pazienti e a soggetti che ne hanno bisogno) dei servizi sanitari, posto che gli stessi non erogano attività assistenziali alle persone. Il candidato quindi ha chiesto di rimuovere dall’avviso la causa di inconferibilità che lo avrebbe escluso, paventando in caso contrario il ricorso all’autorità giudiziaria.

Le conclusioni dell’Anac

Anac innanzitutto ricorda la delibera n. 149 del 2014 nella parte in cui “ritiene che, nell’espressione Aziende Sanitarie Locali, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”.

Sottolinea, poi, che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale può ragionevolmente essere ricompreso in questa espressione. Dunque sono corrette le cause di inconferibilità segnalate nell’avviso di selezione emanato dalla regione Sicilia.

La Delibera dell’Autorità

 

Delibera n. 73 dell 8 febbraio 2022.pdf

 

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