09.03.2015 – Il dirigente comunale risponde di omicidio colposo per la mancata messa in sicurezza della scalinata

Il dirigente comunale risponde di omicidio colposo per la mancata messa in sicurezza della scalinata

di Federico Gavioli

 

Linea dura della Cassazione nei confronti di un dirigente comunale che non ha messo a norma una scalinata: con la sentenza n. 8524 del 25 febbraio 2015i giudici di legittimità hanno condannato per omicidio colposo un dirigente di un Comune siciliano che, pur conoscendo la pericolosità di una scalinata che collegava il porto ad abitazioni civili ne ha omesso la messa in sicurezza evitando di illuminarla e non dotandola di protezioni laterali, causando la morte di una giovane donna che inciampando è precipitata nel burrone.

 

La difesa di parte

Per il dirigente comunale la caduta non dipendeva dalla pericolosità del posto; sulla base delle testimonianze rese dai testimoni sarebbe emerso, infatti, che la donna non sarebbe caduta nel burrone a causa di insidie e trabocchetti presenti nel tratto di strada percorsa, ma dal suo comportamento imprudente che conoscendo beni i luoghi avrebbe potuto evitare adottando le opportune cautele.

 

La sentenza della Cassazione

I giudici di legittimità ritengono non fondato il ricorso del dirigente comunale. Non è sostenibile la tesi che l’evento poteva essere dipeso da una colposa imprudenza da parte della vittima nonostante indossasse delle scarpe particolari tipiche della stagione estiva (infradito) e fosse distratta dai compagni, con i quali dialogava. 

La Corte di appello aveva evidenziato, nella sentenza di condanna, che il problema della pericolosità della scalinata era nota al dirigente comunale; l’ufficio di cui era dirigente (era responsabile del settore Sviluppo e Settore del territorio), infatti, era stato investito della grave situazione di pericolo di quella strada già dal dicembre del 2000, quando venne evidenziata da una perizia di un ingegnere professionista la necessaria messa in sicurezza di alcune strade tra le quali quella dove era avvenuta la tragedia.

E’, quindi, evidente afferma la Cassazione, confermando la sentenza della Corte territoriale, che l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle strada fosse un dovere dell’Ufficio da lui diretto. Per i giudici di legittimità il fatto successo poteva essere evitabile dal dirigente comunale in quanto la pericolosità della strada era già stata evidenziata da molti anni. E’ corretta, quindi, la tesi della Corte territoriale laddove ha evidenziato che il dirigente è responsabile di colposa ignoranza poiché la situazione che aveva l’obbligo di conoscere non poteva giustificare il mancato adempimento di attivarsi fino all’evento mortale.

 

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