09/02/2023 – Ruolo del presidente di consiglio comunale. Dichiarazioni di voto dello stesso

Territorio e autonomie locali  8 febbraio 2023

Categoria  05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale

Sintesi/Massima 

Ruolo del presidente del consiglio comunale. Nell’ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente né tantomeno il diritto di esprimere le dichiarazioni di voto.

Testo 

(Parere n.3956 del 3.2.2023) È stato formulato un quesito concernente i poteri del presidente del consiglio comunale. In via preliminare, si rappresenta che l’art.39 del T.U.O.E.L. prevede che i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Il presidente del consiglio esercita i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, convoca il consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri ed è tenuto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono prevedere nel proprio statuto la figura del presidente del consiglio comunale. Il ruolo di presidente può essere svolto da un esponente della maggioranza come da uno della minoranza; pertanto, il suo ruolo di garanzia richiede che sia neutrale rispetto alle diverse forze politiche. Si rileva che lo statuto del comune di …, all’articolo 13, prevede che “Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.” Il successivo articolo 14, nell’evidenziare che il presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, dispone che “Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.” Al fine di corrispondere al quesito proposto circa la possibilità che il presidente del consiglio possa esprimere le dichiarazioni di voto, appare utile richiamare l’articolo 36, commi 5 e 6, del regolamento del consiglio comunale. Dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge che la dichiarazione di voto è prerogativa del capogruppo o di un suo delegato e che i consiglieri che intendano diversificare il voto rispetto alla dichiarazione del capogruppo hanno la facoltà di intervenire per dichiarare e motivare la loro posizione. Posto che lo statuto del comune di … ha disciplinato, all’articolo 13, l’istituto della revoca anticipata del presidente del consiglio comunale e ne ha declinato i presupposti che la giustificano, appare utile richiamare quanto osservato dal TAR Lazio, sez.II-bis, nella sentenza n.14142/2020, in materia di revoca del presidente del consiglio. Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha osservato come “… nell’attuale ordinamento degli Enti Locali, la revoca del Presidente del Consiglio Comunale non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico; né può giustificarsi la revoca per effetto di un errore di interpretazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale da parte del relativo Presidente, laddove tale comportamento sia isolato e comunque sussumibile entro un intento di garanzia.” Atteso il surriferito quadro normativo, si ritiene di non doversi discostare dal proprio precedente parere, reso in data 1° ottobre 2014, in ordine alla figura del presidente del consiglio, laddove fu osservato che nell’ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente. In particolare, non risulterebbe affievolito il diritto di poter esprimere le dichiarazioni di voto. Sebbene il parere del 2014, riguardante un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, era riferito alla possibilità che il presidente del consiglio potesse dichiarare il proprio voto in quanto capo di un gruppo monopersonale, la previsione dell’art.36 del regolamento del consiglio comunale di … dispone che la dichiarazione di voto è prerogativa del capogruppo o di un suo delegato, qualora però uno o più consiglieri – quindi anche il presidente del consiglio comunale in qualità di consigliere – intendano diversificare il voto rispetto alla dichiarazione del capogruppo, hanno la facoltà di intervenire per dichiarare e motivare la loro posizione.

 

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