Sentenza del 09/11/2023 n. 6331/11 – corte di giustizia tributaria di secondo grado del lazio
Agevolazioni prima casa in caso di separazione coniugale
In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi. In base a tali considerazioni la Corte ha accolto l’appello dell’ufficio e dichiarato decadute le agevolazioni. Nel caso di specie, infatti, la cessione dell’immobile in esame non è avvenuta nell’ambito dell’accordo patrimoniale in fase di separazione, ma in via autonoma. Di conseguenza, non è stata rispettata la disposizione che vieta l’alienazione di un bene che ha usufruito dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa entro i cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquisito un altro immobile entro un anno.
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