tratto da eius.it

Appalti pubblici: l’esclusione dalla gara per «gravi illeciti professionali» dev’essere disposta previo contraddittorio con l’impresa interessata

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’esclusione dalla gara per «gravi illeciti professionali» ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), non può essere disposta dalla stazione appaltante se non all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato, affinché quest’ultimo possa dimostrare di aver adottato le necessarie misure riparatorie (c.d. self-cleaning), così fugando i dubbi circa la propria integrità o affidabilità (riforma TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 1470/2017).

Consiglio di Stato, sezione V, 30 settembre 2020, n. 5732

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