tratto da Il Sole 24 Ore - 07 Ottobre 2019
L’affidamento diretto opaco rivela l’infiltrazione mafiosa 
di Paola Maria Zerman – Il Sole 24 Ore – 07 Ottobre 2019
Il disordine amministrativo e una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica, costituiscono terreno fertile per l’ infiltrazione della criminalità organizzata. Su questi presupposti oggettivi, in aggiunta ai legami tra alcuni amministratori comunali e ambienti legati alla ‘Ndrangheta, il Consiglio di Stato (sentenza n. 6435 del 26 settembre, presidente Frattini, estensore Noccelli) ha confermato la legittimità dello scioglimento del Comune di Lamezia Terme, riformando la pronuncia del Tar Lazio.
L’ appalto del servizio di mensa scolastica, così come quello di manutenzione delle strade e altri servizi pubblici, sempre alle stesse ditte, contigue ad ambienti criminali, attraverso procedure di favoritismo con affidamenti diretti o proroghe al di là delle ipotesi consentite dal Codice degli appalti, sono alcuni degli elementi concreti che il Consiglio di Stato stigmatizza come rivelatori di un’ intera struttura amministrativa e politica ormai asservita agli interessi mafiosi, e tale da giustificare il ricorso alla misura di carattere straordinario di scioglimento dell’ ente locale. Un potere che l’ ordinamento attribuisce allo Stato per la tutela del funzionamento democratico degli enti rappresentativi dei cittadini, qualora siano permeabili alle logiche criminali e non più al servizio della collettività.
L ‘articolo 143 del Testo unico sull’ ordinamento degli enti locali disciplina in modo rigoroso la procedura, sia per quanto concerne la verifica della presenza di elementi soggettivi di collegamento o condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi con la criminalità organizzata, che della oggettiva distorsione delle attività dell’ ente tale che ne sia compromessa l’ imparzialità e il buon andamento. Per tre mesi, rinnovabili una sola volta, una commissione d’ indagine nominata dal Prefetto del luogo effettua ogni utile accertamento. Sentito, poi, il comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica, il Prefetto riferisce al ministro dell’ Interno, cui segue, ove vi siano i presupposti, la delibera di scioglimento da parte del Consiglio dei ministri e il decreto del presidente della Repubblica di cessazione delle cariche e gestione commissariale dell’ ente fino alle successive elezioni.
La speditezza e riservatezza della procedura sono giustificate dalla delicatezza degli interessi coinvolti, attinenti alla sicurezza collettiva, che, come ribadisce il Consiglio di Stato, comportano il sacrificio delle garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990, tra le quali la comunicazione di avvio del procedimento. È dunque sul piano della tutela giurisdizionale che si sposta il controllo della legittimità del decreto di scioglimento, e spetta al giudice amministrativo valutare la completezza del quadro indiziario dell’ inquinamento mafioso, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti come chiesto dall’ articolo 2729 del Codice civile, tali da giustificare la misura amministrativa di tutela preventiva, distinguendosi da ulteriori responsabilità penali dei singoli amministratori o dirigenti del Comune.
L’ impossibilità di applicare misure intermedie alla rigorosa alternativa fra scioglimento o meno aveva trovato un recente superamento (dichiarato però incostituzionale dalla Consulta) con la previsione di una “terza via” introdotta dal Dl 113/ 2018 che aveva riconosciuto al Prefetto (inserendo il comma 7bis nell’ articolo 143) la possibilità di fornire un «supporto tecnico amministrativo» agli enti locali infiltrati, per ricondurre a normalità l’ azione amministrativa e, in caso di inadempienza, per sostituirsi tramite commissario ad acta. La Corte costituzionale, con sentenza del 24 luglio 2019 n. 195 , pur condividendo la ratio della misura, ne ha però decretato l’ illegittimità a causa della genericità dei presupposti, tali da poter ledere l’ autonomia degli enti locali. Non senza ricordare al legislatore di poter riformulare la norma in termini compatibili con l’ autonomia degli enti locali, per fornire un ulteriore strumento a garanzia della trasparenza ma anche dell’ efficienza dell’ azione amministrativa, a tutto vantaggio dei cittadini.

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