tratto da lentepubblica.it

Alcuni chiarimenti, in una risposta ad un quesito a cura del Dottor Andrea Bufarale, sulla decorrenza del nuovo congedo di paternità per dipendenti pubblici.


Un dipendente di questo Ministero ha richiesto di poter usufruire nel nuovo congedo di paternità di 10 giorni, introdotto dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 dall’8 agosto al 19 agosto. Il permesso spetta al dipendente visto che la nuova legge è in vigore dal 13 Agosto 2022?

a cura di Andrea Bufarale

Nuovo congedo di paternità dipendenti pubblici: chiarimenti

L’art. 2 del citato D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 inserisce l’art. 27-bis nel testo dell’ormai conosciuto D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” prevedendo che “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio“.

Tale norma, però, a seguito della pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29.07.2022 è entrata in vigore il 13 agosto 2022 (dopo 15 giorni dalla pubblicazione).

Pertanto, in riferimento al quesito posto, non è possibile in capo al dipendente richiedere il congedo a decorrere dal 05 agosto 2022. Tale assenza potrà essere giustificata ad altro titolo (come ferie oppure congedo per motivi personali a norma del CCNL di comparto).

In caso contrario, il dipendente dovrà essere considerato assente ingiustificato con i relativi provvedimenti sul piano disciplinare.

In alternativa, il padre potrà fruire del congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, solo a decorrere dalla nascita del figlio (quindi, dal 06 agosto 2022).

Tanto ciò premesso, ricordiamo come il nuovo congedo di parternità viene introdotto con una modifica al testo normativo di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, superando il previgente ordinamento di cui alla L. 28 giugno 2012 n. 92, spetta anche ai lavoratori del pubblico impiego (il precedente congedo, invece, come in precedenza sottolineato era riservato esclusivamente ai lavoratori del settore privato).

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]

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