tratto da lavoripubblici.it - di Paolo Oreto

Lettera b) del comma 2: si riscrive il ruolo di ANAC, riportando le competenze a quelle che aveva l’originaria Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

La lettera b) del comma 2 legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” con una frase abbastanza sibillina così recita “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”, di gran lunga diversa da quanto espresso nella legge delega alla base del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in cui alla lettera t) così recitava “attribuzione all’ANAC di più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”.

La realtà è più semplice di quello che possa pensarsi e le nuove indicazioni contenute alla citata lettera b) non fanno altro che riportare l’Anac, per quanto concerne i lavori pubblici nell’alveo delle competenze che aveva l’originaria Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con la sigla AVLP, che nel 2006 fu, profondamente, riformata assumendo la denominazione di “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (AVCP) e nel 2014 fu poi assorbita nell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) presieduta da Raffaele Cantone.

Oggi, in pratica, leggendo la lettera b) sembra che si torni alla vecchia autorità quando la stessa aveva il compito principale di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara; l’AVCP vigilava, anche, sul sistema di qualificazione delle imprese Società organismi di attestazione(SOA).

L’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture poteva, anche, formulare proposte in relazione alla legislazione che disciplinava i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e poteva segnalare al Governo, al Parlamento e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di situazioni che potessero portare all’inosservanza o falsa applicazione della normativa sui contratti pubblici.

In verità la lettera b) fu inserita nell’unico passaggio alla Camera dei Deputati e tale inserimento fu giustificato con l’opportunità di rivedere le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. Le funzione di ANAC in riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il nuovo decreto legislativo ritorneranno ad essere, quindi, funzioni di vigilanza con l’abbandono di quelle di tipo regolatorio, più confacenti alle funzioni legislative ma non è dato sapere che fine faranno tutti gli atti regolatori sin qui prodotti dall’ANAC in riferimento alle previsioni dell’attuale Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Come è facile vedere nelal citata lettera b) non si parla più di poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile e, quindi, il ruolo dell’ANAC in tema di contratti pubblici dovrà essere pesantemente ridimensionato e forse non sarebbe errato ritornare ad un’autorità di vigilanza ad hoc per i lavori pubblici.

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