tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Sbaglia l’amministrazione provinciale che aumenta il limite di velocità unilateralmente
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Non basta un’ordinanza creativa di un tecnico provinciale per mettere in discussione le scelte concertate al tavolo della prefettura in materia di controllo automatico della velocità. In particolare quando risulta evidente che la variazione del limite sulla strada provinciale non risulta supportato da una adeguata istruttoria ma appare solo il frutto dell’azione di un singolo soggetto. Lo ha chiarito il Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 263 del 5 maggio 2020. Un piccolo comune ligure è riuscito a farsi autorizzare dalla prefettura l’installazione di un autovelox automatico da posizionare su una strada provinciale, appena usciti dal centro abitato. Poco tempo dopo aver ricevuto anche l’avvallo positivo della provincia il dirigente del settore tecnico dell’amministrazione provinciale ha adottato un’ordinanza di innalzamento del limite di velocità, limitatamente ad un solo senso di marcia, proprio in prossimità dell’autovelox, rendendo di fatto inutilizzabile il dispositivo di controllo. Contro questa determinazione adottata unilateralmente dalla provincia il comune ha proposto con successo censure al collegio. E’ evidente la carenza di istruttoria dell’ordinanza adottata, specifica il collegio, e la sua irragionevolezza. Nel mese di marzo 2019 infatti la prefettura di è accordata con il comune per posizionare sulla strada provinciale, previo nulla osta della provincia, un misuratore automatico omologato per il controllo elettronico dell’eccesso di velocità. In un tratto di strada sottoposto al limite massimo di 50 km/h. A distanza di pochi mesi dall’autorizzazione governativa il dirigente della provincia ha adottato unilateralmente un aumento del limite di velocità, relativamente ad un brevissimo tratto stradale, ma in una sola direzione di marcia. Questa modifica degli assetti ha di fatto bloccato l’uso dell’autovelox per motivi correlati al mancato rispetto della normativa sulle distanze di preavviso. Quindi il comune ha evidenziato al collegio l’originalità delle scelte e il tar ha accolto le censure annullando la decisione della provincia e condannandola pure al pagamento delle spese.
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