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Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 maggio 2018

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 175 del 2016 sono “società a controllo pubblico”, ai fini dell’applicazione di diverse disposizioni del testo unico, quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche” esercitano i poteri di controllo di cui alla precedente lett. b). Quest’ultima disposizione richiama la situazione di controllo descritta nell’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; situazione d’influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali), aggiungendo che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. La lettura congiunta della lett. m) e della lett. b) dell’art. 2D.Lgs. n. 175 del 2016 consente, pertanto, d’individuare la sussistenza del controllo pubblico: i) nel caso in cui una singola p.a. o una pluralità di p.a. congiuntamente si trovino in una delle situazioni descritte dall’art. 2359 c.c.; ii) nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2359 c.c., tutte le parti che condividono il controllo siano tenute, in base a norme di legge/previsioni statutarie/patti parasociali, ad esprimersi all’unanimità sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”. Nel primo caso, pertanto, come l’uso dell’espressione “una o più amministrazioni pubbliche” alla lett. m) rende palese, il carattere pubblico del controllo sussiste anche se il controllo di cui all’art. 2359 c.c. non sia esercitato da una sola amministrazione, ma da più amministrazioni pubbliche, le quali, complessivamente considerate, detengano la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo azionario di diritto), o un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo azionario di fatto) o siano in grado di esercitare un’influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale). Tale interpretazione consente, pertanto, di attribuire rilievo all’esercizio congiunto del controllo di cui all’art. 2359 c.c. da parte di più P.A.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 23 aprile 2018, n. 42

– Un ente locale, per procedere all’acquisizione di beni immobili, deve dimostrare nel provvedimento di autorizzazione, salvo che ricorrano una delle eccezioni previste dalla norma, l’esistenza dei requisiti di “indispensabilità e indilazionabilità”, richiesti dall’art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, esplicitando puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’acquisto al patrimonio comunale ed evidenziando i vantaggi, anche economici, derivanti da tale opzione.

Corte dei conti-Lazio, delibera 4 maggio 2018, n. 35

– Il giudice dei conti si esprime sulla necessità di procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a), TUEL), avverso la quale è stato proposto appello, ovvero se sia sufficiente, nel caso di specie, incrementare il “Fondo accontamento rischi cause legali”, ai fini di futura copertura, in attesa dell’esito definitivo del procedimento giudiziario.

Corte dei conti-Lazio, delibera 7 maggio 2018, n. 38

– Non è possibile applicare la definizione agevolata di cui all’art. 13L. n. 289 del 2002, agli interessi per il ritardato pagamento dell’oblazione per il condono edilizio.

Corte dei conti-Campania, delibera 9 maggio 2018, n. 70

– Sulla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni di legge (artt. 248250254TUEL) in materia di obbligo degli enti locali (in fattispecie, di un Comune in stato di dissesto) con riguardo ai debiti fuori bilancio da includere nel piano di rilevazione della massa passiva, di formale riconoscimento da parte del consiglio comunale, a termini dell’art. 193, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 ovvero “se il riconoscimento possa essere effettuato dall’O.S.L. medesimo in fase di ammissione al passivo, con eventuale invio alla procura regionale della Corte dei Conti, la Sezione, ripercorse le disposizioni normative (da art. 252 a 258 del TUEL) e la giurisprudenza contabile in argomento, osserva che per i debiti fuori bilancio maturati successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, il relativo riconoscimento compete agli organi istituzionali dell’Ente nell’ambito della gestione ordinaria. Viceversa i debiti fuori bilancio maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, che abbiano formato oggetto di legittimi provvedimenti da parte dell’Ente ex art. 194 TUEL, devono essere inclusi nella massa passiva, in quanto l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio implica di per sé l’accertamento dell’utilità e del conseguito arricchimento da parte dell’Ente. Osserva, infine, che l’OSL, nella logica della separazione tra gestione passata e corrente, non è dotato di autonomo potere deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva del Consiglio comunale; è suo onere accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, art. 254, ossia che la prestazione è stata resa e rientra nelle funzioni e nei servizi di competenza dell’ente, che il debito non è stato pagato, anche solo parzialmente, che lo stesso non è prescritto.

Corte dei conti-Campania, delibera 9 maggio 2018, n. 66

– Il punto 7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, aventi valore di fonte primaria, specifica che «non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni». Tale presupposto è necessario in quanto, agendo l’ente in via strumentale e temporanea per la realizzazione di interessi di altri soggetti, è necessario che sia data evidenza di ciò nella contabilità del soggetto effettivamente inciso o interessato, cosa che non può avvenire quando l’ente agisce in sostituzione di privati cittadini. Conseguentemente il Comune è tenuto ad allocare gli importi sostenuti di questa tipologia nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate.

Corte dei conti-Liguria, delibera 10 maggio 2018, n. 88/2018/PRSP

– In caso di realizzazione diretta da parte dell’operatore di opere di urbanizzazione primaria aventi un valore maggiore rispetto a quelli di urbanizzazione secondaria è possibile scomputare indistintamente il valore di dette opere dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La convenzione urbanistica non può prevedere che la quota di contributo concernente il costo di costruzione possa essere assolta attraverso la realizzazione diretta da parte dell’operatore di opere concordate con l’amministrazione comunale perché la legge non lo prevede.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 14 maggio 2018, n. 154

– In relazione al limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 141, L. n. 228 del 2012 e successive modificazioni, secondo il quale le p.a. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, la Sezione rileva che la norma in questione, stante l’espresso riferimento soltanto “agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”, non appare, ad oggi, più applicabile in quanto contenente un preciso limite temporale, già superato (anno 2016). Del resto, per gli enti locali, il vincolo era già stato sospeso per l’anno 2016; nello specifico il D.L. n. 210 del 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 21 del 2016, aveva disposto (art. 10, comma 3) che “per l’anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato art. 1, comma 141, L. n. 228 del 2012“. Inoltre, per l’anno 2017 e per l’anno in corso non risulta prevista alcuna reiterazione del tetto di spesa. Per completezza espositiva, si osserva che, se pure il limite di spesa per l’acquisto di mobili ed arredi non sia, allo stato, tuttora vigente, spetterà comunque all’ente locale valutare la piena compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale nonché, nelle ipotesi di acquisto, procedere alla corretta applicazione della disciplina prevista dall’Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di contabilità economico-patrimoniale.

Corte dei conti-Veneto, delibera 15 maggio 2018, n. 173

– Il giudice dei conti esprime parere in merito alla decisione di mantenimento o dismissione della partecipazione detenuta dall’Ente richiedente nella società Aeroporti di Puglia S.p.a.

Corte dei conti-Puglia, delibera 16 maggio 2018, n. 75

– L’Azienda Pubblica Servizi alla persona-ASP è soggetto non legittimato a sollecitare l’attività consultiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003.

Corte dei conti-Puglia, delibera 16 maggio 2018, n. 77

– La disposizione di cui all’art. 1, comma 848L. n. 205 del 2017, deve intendersi di stretta interpretazione, pertanto la facoltà di procedere al riaccertamento straordinario dei residui non può essere estesa al di fuori delle due ipotesi dalla stessa previste.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 21 maggio 2018, n. 116

– Un comune, nel rispetto dei divieti e dei limiti evidenziati nel parere, può corrispondere finanziamenti a un soggetto privato che gestisce una scuola dell’infanzia sul suo territorio ove ciò, sulla base di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, costituisca il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 maggio 2018, n. 162

– Il giudice dei conti esprime parere sull’utilizzo dei contributi (concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale) di cui al D.M. 30 dicembre 2016 e al D.M. 18 ottobre 2017, emanati il primo in forza dell’art. 12, comma 2, D.L. n. 193 del 2016, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. n. 225 del 2016, e il secondo anche in forza dell’art. 16, comma 4, D.L. n. 91 del 2017, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. n. 123 del 2017.

Corte dei conti-Toscana, delibera 30 maggio 2018, n. 31

ORGANI DI GOVERNO

– Non sussistono ragioni per discostarsi dalla linea interpretativa affermata dall’oramai consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo e che reputa non consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti della Conferenza dei capigruppo.

Corte dei conti-Puglia, delibera 16 maggio 2018, n. 76

– Il giudice dei conti si esprime sui compensi degli amministratori di società pubblica (art. 4D.L. n. 95 del 2012 e art. 11D.Lgs. n. 175 del 2016).

Corte dei conti-Sardegna, delibera 24 maggio 2018, n. 20

PERSONALE E PREVIDENZA

Non è possibile nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale stante la previsione dell’art. 236, comma 3, Tuel.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 23 aprile 2018, n. 44

– La Sezione, esprimendosi sulla possibilità per l’Ente interpellante d’istituire una quinta P.O. rispetto alle quattro già previste in dotazione organica, avendone assegnato due (di tali quattro) per 18 ore (anziché per 36 ore) settimanali ciascuna, così ottenendo nell’anno 2018 un “risparmio” effettivo corrispondente a quanto “spendibile” per la predetta ulteriore P.O. da istituire, osserva che quando il legislatore discorre di “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” che “non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”, intende operare il computo di tale tetto di spesa facendovi rientrare le risorse stanziate in bilancio nel 2016 con destinazione al trattamento accessorio del personale. La Sezione, sulla base anche dell’interpretazione del comma 3, art. 23D.Lgs. n. 75 del 2017 che – pur ammettendo la possibilità che siano destinate apposite risorse alla componente variabile dei Fondi per il salario accessorio – lascia fermo il limite delle risorse complessive ex comma 2, ritiene che l’importo determinato nel 2016 con tale finalità costituisca, con decorrenza 1/1/2017, limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, senza che venga operato alcun riferimento a quanto a tale titolo effettivamente liquidato negli anni successivi e che non siano ammesse deroghe al limite di spesa complessivo così definito. Infine, la Sezione ritiene condivisibili precedenti assunti della giurisprudenza contabile, secondo cui la decisione di istituire nuove P.O. attiene al merito dell’azione amministrativa, rientrando pienamente nell’esclusiva discrezionalità dell’ente da esercitare nel rispetto della normativa contrattuale e della disciplina vincolistica vigente.

Corte dei conti-Campania, delibera 9 maggio 2018, n. 65

– Un dipendente comunale, ai fini della procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75 del 2017, dev’essere stato in servizio, con contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore della L. delega n. 125 del 2015, presso una delle amministrazioni che, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, esercitino funzioni in forma associata (lett. a) e che, presso una o più di esse, abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (lett. c).

Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 maggio 2018, n. 157

– Tutte le somme versate in dipendenza della violazione dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, con il limite dell’indebito percetto, devono essere destinate “ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” dell’Amministrazione di appartenenza; tali somme vanno comunque computate nella definizione dell'”ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” disciplinato dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 maggio 2018, n. 158

– Sulla corretta applicazione del comma 28, art. 9D.L. n. 78 del 2010, introduttivo di limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562art. 1L. n. 296 del 2006, la Sezione si conforma alla delibera n. 2/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, per la quale l’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, dopo avere stabilito che tutte le limitazioni ivi previste non si applicano ai c.d. “enti virtuosi”, sottolinea che “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. Ed inoltre “l’espressione secondo cui resta fermo che la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità ha il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all’art. 9, comma 28, primo periodo, D.L. n. 78 del 2010 (50 per cento)….”. La Sezione ritiene, dunque, che l’ordinamento non consente alle P.A. di superare per le assunzioni a tempo determinato il livello di spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, non prevedendosi alcuna deroga per gli enti di piccole dimensione né per quelli cd. virtuosi né per far fronte ad esigenze eccezionali o di carattere transitorio. Rileva, infine, di non potersi esprimere sulla prospettata “possibile soluzione di deroga al citato art. 9, comma 28, L. n. 122 del 2010, mediante modifica delle disposizioni regolamentari del comune di (omissis), per consentire all’Ente di assolvere tali funzioni fondamentali, in assenza di altri possibili al momento rimedi organizzativi”, non potendo la Sezione spingersi a fornire pareri in merito a soluzioni gestionali concrete, come quelle riguardanti la valutazione delle modifiche ad un regolamento comunale e la sua compatibilità con le norme vigenti.

Corte dei conti-Campania, delibera 22 maggio 2018, n. 73

– Per individuare il “triennio precedente” ai fini dell’utilizzo dei resti delle capacità assunzionali si deve avere riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale. E’, infatti, in tale contesto che l’ente verifica quali sono le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuovi assunzioni, il rispetto dei vincoli di spesa. Trattandosi di una programmazione triennale, per individuare il “triennio precedente” dovrà essere assunto a riferimento il primo esercizio finanziario dell’orizzonte temporale preso in considerazione dalla medesima programmazione. Ne consegue che l’approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 consente, con riguardo al 2017 (primo esercizio della programmazione), di individuare nel triennio precedente 2014/2016 il periodo cui riferirsi per verificare la sussistenza di capacità assunzionali inutilizzate (per effetto di cessazioni intervenute nel periodo 2013/2015).

Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 maggio 2018, n. 18

– Il giudice dei conti fornisce l’interpretazione della normativa vincolistica in materia di personale al fine della corretta applicazione.

Corte dei conti-Veneto, delibera 24 maggio 2018, n. 181

– Il giudice dei conti esprime un motivato avviso sul regime di utilizzo delle risorse del fondo per produttività.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 24 maggio 2018, n. 29

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2018-2020, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 18 maggio 2018, n. 9/SEZAUT/2018/INPR

– Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 18 maggio 2018, n. 10/SEZAUT/2018/INPR

– Linee guida per le relazioni dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2017.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 18 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR

– Relazione (di un comune) sui servizi legali attribuiti nel 2015 – A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato decreto. Criticità: mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l’affidamento dei patrocini legali e omesso accertamento dell’impossibilità di svolgere l’incarico all’interno dell’ente; conferimento di un elevato numero di patrocini e di incarichi esterni, anche in relazione alla presenza di un ufficio legale interno; ricorso all’affidamento diretto; mancato rispetto della disciplina sulla trasparenza.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 22 maggio 2018, n. 105/2018/VSGO

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