Per quanto procedimentalizzata, la selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto, radica la competenza nel giudice ordinario
A seguito di selezione bandita da un Comune per l’assunzione di dirigenti a contratto, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, alcuni candidati impugnano la decisione dell’amministrazione comunale sulla nomina dei candidati, evidenziando come, la commissione di concorso appositamente istituita, avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi previsti nel bando. In merito alla competenza del giudice amministrativo, rifiutato dai giudici amministrativi di prime cure a vantaggio del giudice ordinario, sostengono i ricorrenti come le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 90 del 2014 hanno innovato le disposizioni di cui all’art. 110 comma 1 del TUEL, prevedendo espressamente la necessaria selezione dei candidati non avvenendo più la scelta su base fiduciaria così come previsto in precedenza. Tale selezione, secondo i ricorrenti, avrebbe di fatto assimilato le citate selezioni a veri e propri concorsi con la conseguente attribuzione al giudice amministrativo della competenza a decidere circa il corretto uso del potere esercitato dalla PA conferente l’incarico. A ciò si aggiunge, nel caso di specie, come la stessa PA si sarebbe autovincolata predisponendo una vera e propria procedura concorsuale, come emergerebbe dalla prevista attribuzione di punteggi da assegnare sulla base di criteri previamente fissati ad opera della commissione giudicatrice. Infine, la circostanza che l’appellata amministrazione non abbia concluso la procedura selettiva con una graduatoria, lasciando il Sindaco libero di scegliere chi assumere tra una rosa di candidati, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della giurisdizione, posto che quest’ultima si radica in ragione del fatto che la norma la preveda come necessaria e non in relazione al comportamento tenuto dall’amministrazione che, violando la legge, non l’abbia compilata.
Le motivazioni del collegio amministrativo di appello
Secondo i giudici di Palazzo Spada il ricorso proposto è privo di meritevole accoglimento, in considerazione delle indicazioni della giurisprudenza consolidata in materia che ne esclude la competenza del giudice amministrativo, come da ultimo precisato nella recente sentenza del medesimo giudice amministrativo (Cons. di Stato, Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549) cui il Collegio ne ripercorre le motivazioni ed in particolare:
– Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni“, per cui in base all’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, nell’ambito del pubblico impiego “privatizzato” solo queste procedure radicano la giurisdizione amministrativa;
– Tale procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale;
– Al riguardo devono essere richiamati i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico invece costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass. Civ, S.U., ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571);
– Pertanto, solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai criteri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente.
Nel caso di specie non avendo la selezione previsto la compilazione di una graduatoria tra i candidati selezionati, ma solo una rosa di candidati la cui scelta rimaneva nella discrezionalità del Sindaco, la stessa si presenta ancora quale scelta fiduciaria, imponendo alla Commissione la valutazione dei curricula dei candidati, mediante l’assegnazione di un punteggio sulla base di criteri previamente fissati. Infine, il citato punteggio aveva il solo scopo di individuare la maggiore o minore professionalità di ciascun singolo candidato.
Conclusioni
Si rafforzano, con la presente sentenza, le conclusioni del Consiglio di Stato in merito alla competenza del giudice ordinario in caso di assunzioni dei dirigenti a contratto negli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 110 comma 1 del TUEL.
Cons. di Stato, Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2526
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