Sicilia, del. n. 88 – Compensi avvocati dipendenti: necessarie “sentenze favorevoli”
Pubblicato il 7 maggio 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9 del d.l. 90/2014, nella parte in cui disciplina la corresponsione dei compensi professionali (le cc.dd. “propine”) in favore degli avvocati incardinati nelle strutture pubbliche.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 88/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno ribadito che i compensi aggiuntivi non hanno la funzione di remunerare l’intera attività dei professionisti legali interni, ma possono essere erogati soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.
Nello specifico, l’articolo 9 del d.l. 90/2014 fa testualmente riferimento soltanto alle “sentenze favorevoli”, con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, proprio perché il presupposto per l’erogazione dei compensi aggiuntivi è costituito dall’esito vittorioso della lite, riscontrabile nelle sentenze che definiscono la fase di giudizio respingendo le domande di controparte per ragioni processuali o di merito, ma certamente non nei casi di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese.
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