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Lombardia, deliberazione n. 171 – Segretario in convenzione e diritto di rogito

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere una quota dei diritti di rogito al segretario comunale che presta servizio, nell’ambito dei comuni convenzionati, per un ente dotato e per un altro sprovvisto di dirigenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 171/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno chiarito che il segretario comunale titolare del servizio di segretaria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di segreteria per l’attività svolta quale ufficiale rogante presso il comune convenzionato non provvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tal caso, secondo i magistrati contabili, il tetto del quinto dello stipendio (previsto dal d.l. 90/2014 quale somma massima erogabile), deve essere calcolato sullo “stipendio in godimento” e, dunque, sul trattamento economico globalmente percepito da parte del singolo segretario comunale, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli comuni convenzionati.

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