tratto da Italia Oggi Sette del 07.01.2019

Sotto soglia ampia discrezionalità  

di FRANCESCA DE NARDI – Italia Oggi Sette – Lunedì, 07 Gennaio 2019

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. sotto-soglia, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare e, in tali casi, l’ amministrazione non ha neppure l’ obbligo di invitare l’ operatore uscente. Il Tar Lazio-Latina, sez. I, con sentenza del 13 novembre 2018 n. 578 si sofferma sulla natura giuridica dell’ affidamento semplificato ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), dlgs 50/2016. Più precisamente i giudici lo descrivono come un «micro-sistema normativo esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità», trattandosi di una tipologia specifica di affidamento diretto diversa (ed aggiuntiva) dalle ipotesi di procedura negoziata diretta prevista nel successivo art. 63, il quale impone, invece, una puntuale motivazione e che l’ assegnazione avvenga in modo perfettamente aderente alle ipotesi predefinite dal legislatore.

Ne deriva che, nel caso degli importi inferiori a euro 40 mila , non si pone neppure il problema di coniugare l’ affidamento diretto con l’ esigenza di una adeguata motivazione. Inoltre, in tali tipologie di affidamenti di contratti la stazione appaltante gode di un ampio potere discrezionale anche nella fase di riconoscimento delle ditte da interpellare. E l’ amministrazione non ha alcun obbligo di invitare l’ operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà. Anzi, il rispetto del principio di rotazione deve prevalere sulla normativa delle gare in generale e comporta che il precedente operatore debba essere normalmente escluso dall’ affidamento per evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. Proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso contrario di invito del precedente gestore, la stazione appaltante dovrà darne motivato conto all’ esterno.

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