tratto da autonomielocali.regione.fvg.it

Applicazione riduzione canone locazioni passive, ex art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, a contratti tra pubbliche amministrazioni.

 

Estremi nota parere
     Protocollo 124
     Data 04/01/2019
Estremi quesito
     Anno 2018
     trimestre 1
Ambito Patrimonio
Materia Locazione
Oggetto

Applicazione riduzione canone locazioni passive, ex art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, a contratti tra pubbliche amministrazioni.

Massima

Secondo la giurisprudenza contabile, l’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, come da ultimo novellato dal D.L. n. 66/2014, che stabilisce dall’1 gennaio 2014 la riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni centrali, si applica anche nell’ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche. 

Con particolare riferimento ad immobili comunali locati ad uso stazione dell’Arma dei carabinieri, per la Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, sez. reg. contr., deliberazione n. 40/2016, la riduzione ex lege dei canoni di locazione per gli immobili pubblici locati alle Forze dell’Ordine rappresenta una forma di sostegno consentita dall’ordinamento, assimilabile al contributo diretto dei Comuni per il pagamento dei canoni di locazione di caserme ospitate in immobili privati, possibile ai sensi dell’art. 1, c. 500, L. n. 208/2015.

Funzionario istruttore VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune riferisce di un proprio immobile dato in locazione nel 2007 ad una pubblica amministrazione centrale ad uso “stazione dell’Arma dei Carabinieri” e che il relativo canone, “soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 1, comma 9 sexies della L. n. 118/1985”[1] secondo espressa previsione pattizia, è stato unilateralmente ridotto del 15% dalla p.a. locataria ai sensi dell’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012[2]. 

Il Comune chiede se sia legittima la suddetta riduzione avuto riguardo in particolare alla deliberazione 15 dicembre 2015, n. 157, della Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna. 

L’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, come da ultimo novellato dall’art. 24, c. 4, lett. a), D.L. n. 66/2014, ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni centrali, prevede la riduzione del 15% dei canoni di locazione, a decorrere dall’1 luglio 2014[3]. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti[4]. 

Un tanto richiamato sul piano normativo, si concentra ora l’attenzione sul quadro giurisprudenziale nella materia di interesse, osservato necessariamente nella sua evoluzione anche alla luce della normativa introdotta dopo la deliberazione della Corte dei conti Emilia- Romagna richiamata dall’Ente istante. 

Con riferimento a quest’ultima, si esprimono, comunque, alcune considerazioni in via del tutto collaborativa e lungi da qualsiasi valutazione in ordine alla lettura della stessa data dalle parti del contratto di locazione in essere. 

La richiesta di parere su cui si pronuncia la Corte dei conti emiliana concerne l’applicazione dell’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, “nell’ipotesi in cui il comune abbia dato in concessione e non in locazione un determinato immobile ad altro ente pubblico”. 

La questione viene esaminata dal Giudice contabile sotto il profilo soggettivo dell’applicabilità della norma quando le parti del rapporto di concessione siano due pubbliche amministrazioni e sotto il profilo oggettivo dell’applicazione della norma medesima prevista per i rapporti di locazione anche ai rapporti di concessione di beni pubblici. Ebbene, la Corte dei conti osserva che sotto il primo profilo l’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, non pare applicabile nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due pubbliche amministrazioni: preclusiva al riguardo è la finalità della norma del “contenimento della spesa pubblica” che non si realizza qualora il rapporto concessorio intervenga tra due pubbliche amministrazioni. 

D’altro canto – osserva ancora il Giudice contabile emiliano – sotto il profilo oggettivo, il carattere eccezionale della disposizione di cui all’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 delle Preleggi) inevitabilmente preclude che la stessa, formulata per un contratto di locazione, trovi applicazione per la fattispecie non sovrapponibile di un rapporto concessorio. 

Un tanto esposto in ordine alla deliberazione della Corte dei conti Emilia-Romagna n. 157/2015, si osserva, peraltro, che altre posizioni giurisprudenziali sono state espresse sul tema che ci occupa.

Sempre nell’ambito della magistratura contabile, la Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione 21 maggio 2015, n. 76, ha affermato che l’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, deve trovare applicazione generalizzata in favore delle p.a. conduttrici quale che sia la natura dei locatori, pubblica o privata, condividendo in tal senso integralmente i passaggi argomentativi della Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 12 novembre 2014, n. 285. In particolare, se il legislatore avesse voluto escludere dalla misura riduttiva del canone di cui all’art. 3, c. 4, in argomento, le locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell’immobile locato, lo avrebbe fatto in modo espresso. Per cui la misura di contenimento dei costi per le locazioni passive a carico dei bilanci pubblici, in assenza di una contraria disposizione di legge, trova applicazione anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso. 

Sulla questione dell’applicazione della riduzione del canone di locazione del 15%, di cui all’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, nell’ipotesi in cui i contraenti del contratto di locazione siano entrambi parti pubbliche e con specifico riferimento a locazione di immobile comunale adibito a locale caserma dei Carabinieri, si è espressa anche la Corte dei conti, sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione 27 aprile 2016, n. 40. 

La Corte dei conti friulana osserva che la problematica posta dal Comune richiedente, che al riguardo richiama la deliberazione n. 157/2015 della Corte dei conti Emilia-Romagna, va esaminata con i necessari raccordi anche con la normativa intervenuta successivamente a detta deliberazione, in relazione ad una fattispecie diversa, che la Corte ritiene tuttavia connessa a quella in esame. 

In particolare, la deliberazione n. 40/2016 prende in considerazione l’art. 1, c. 500, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), il quale ha introdotto il comma 4 bis all’art. 3 del D.L. n. 95/2012, secondo cui “per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate”. 

Alla luce della novella del 2015 – afferma la Corte dei conti friulana – è da ritenersi superato l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione 9 giugno 2014, n.16, secondo cui, nell’ambito del coordinamento fra Amministrazioni statali e periferiche, in vista del potenziamento della sicurezza a livello locale (art. 118, comma 3, Cost.), tra gli strumenti di concertazione interistituzionale non sarebbe possibile prevedere forme di contribuzione da parte dei Comuni volte al pagamento del canone di locazione per le caserme delle Forze dell’ordine. Orientamento di cui – ad avviso della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia – la deliberazione della Corte dei conti Emilia-Romagna n. 157/2015 pare porsi come un’applicazione seppur indiretta. 

Ed invero, il contributo diretto ai canoni di locazione per caserme ospitate in immobili privati rappresenterebbe una forma di aiuto economico assimilabile alla riduzione ex lege dei canoni di locazione per gli immobili pubblici locati alle Forze dell’ordine, trattandosi in ambedue i casi di forme di sostegno consentite dall’ordinamento. 

Ne consegue – osserva la Corte dei conti – che: a) opera ex lege la riduzione del canone del 15% per tutte le locazioni passive gravanti su Amministrazioni pubbliche per il godimento di immobili adibiti ad uso istituzionale, senza distinzione tra immobili di proprietà pubblica o privata; b) per i soli immobili di proprietà privata adibiti a caserme è eventualmente consentito ai Comuni di contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate. 

E tale impostazione giuridica per la Corte dei conti friulana appare già di per sé risolutiva (in senso affermativo n.d.r.) della questione ad essa sottoposta[5] circa l’applicazione della riduzione del canone quando i contraenti del contratto di locazione – nel caso, di immobile comunale adibito a locale caserma dei Carabinieri – siano entrambi parti pubbliche[6]. 

——————————————————————————– 

[1] La legge 5 aprile 1985 n. 118 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, al cui art. 1 ha aggiunto il comma 9 sexies in argomento, che sostituisce l’art. 32 (Aggiornamento del canone), L. 27 luglio 1978, n. 392, alla cui lettura si rinvia. 

[2] Si riporta il testo dell’art. 3, comma 4, in parola: 

“Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presene decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parte, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti”. 

[3] La novella del 2014 anticipa all’1 luglio 2014 la decorrenza della decurtazione del 15% originariamente fissata all’1 gennaio 2015. 

[4] Il comma 7 del richiamato art. 3, a seguito della novella del 2014, estende la riduzione del 15% ai contratti di locazione passiva stipulati dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 (art. 24, c. 4, lett. b), D.L. n. 66/2014). 

[5] E ciò – osserva la Corte dei conti – ancorché dalla normativa citata non si evinca una espressa indicazione circa l’applicabilità della predetta riduzione ai canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà pubblica locati ad altra pubblica Amministrazione. 

[6] Su questa linea, v. anche Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazioni 3 maggio 2016, n. 45, e 24 ottobre 2017, n. 155, ove la Corte richiama integralmente – condividendole – le argomentazioni della Corte dei conti Lombardia n. 285/2014 citata, nel senso dell’applicazione dell’art. 3, c. 4, D.L. n. 95/2012, pure alle locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell’immobile locato.

Print Friendly, PDF & Email

Nessun tag inserito.

Torna in alto