tratto da www.bilancioecontabilita.it e ripreso da La Gazzetta degli enti locali

Le assunzioni dei dirigenti ai sensi dell’art. 110, comma 1, t.u.e.l. rientrano nel limite delle assunzioni flessibili

di Vincenzo Giannotti

tratto da www.bilancioecontabilita.it

A seguito del d.l. 90/2014, mentre il dibattito tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è ancora aperto, circa il limite o meno delle spese sostenute nell’anno 2009 per le assunzioni flessibili, tanto che le sezioni regionali di controllo per la Liguria e per il Molise hanno rimesso la questione di massima alla sezione delle Autonomie, il problema ora si sposta circa l’ultrattività dell’esclusione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, t.u.e.l., dai limiti di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010. Vediamo, qui di seguito di ricapitolare la problematica, tenuto conto che a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, attualmente l’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 recita quanto segue:

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009

LIMITE DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2-BIS, D.L. 90/2014 PER ASSUNZIONI FLESSIBILI 

Sulla questione dei limiti in ordine di tempo si sono espresse alcune sezione regionali di controllo, precedentemente fissato in un importo non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

  • sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.179/2014. Secondo il collegio contabile pugliese, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, per gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell’articolo 1, della legge 296/2006, permane comunque la vigenza del seguente disposto normativo: ”resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”;

  • sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 264/2014. Di parere opposto è il collegio contabile lombardo, il quale conclude precisando come gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce della disciplina ora richiamata, non appaiono operare gli ulteriori limiti posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

  • sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 179/2014. Di diverso avviso il collegio contabile campano, il quale ha evidenziato come, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, gli enti che hanno osservato le disposizioni dei commi 557 e 562 dell’articolo 1, della legge 296/2006 sono comunque vincolati alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesima finalità.

A fronte delle citate incertezze interpretative, due sezioni regioni di controllo hanno rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie e precisamente:

  • sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 66/2014. Benché il collegio contabile ligure evidenzia come la Sezione delle autonomie, nella recente decisione n. 21/2014, il d.l. 90/2014 ha introdotto delle ipotesi “ben precise” (quindi specifiche ed estremamente tassative) di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale ribadendo “la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita”,tuttavia, in presenza dell’oggettivo contrasto interpretativo presentatosi sulla questione, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione autonomie la questione relativa all’applicabilità, agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art.1 l. 296/2006, del limite della spesa sostenuta nell’anno 2009;

  • sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 220/2014. Anche per tale collegio contabile in ragione del contrasto interpretativo, si rende necessario sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la seguente questione di massima “se, a seguito della modifica introdotta dall’art. 11, comma 4-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, sussiste ancora il limite per il lavoro flessibile della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LAZIALE 

Sul dibattito, ancora aperto e in attesa della decisione della nomofilachia, si è recentemente inserita anche la sezione regionale di controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 221 depositata in data 4.12.2014. Particolarmente importante è il contenuto delle limitazioni in essa contenute in riferimento alle assunzioni dei dirigenti effettuati ai sensi dell’art. 110, comma 1, t.u.e.l., a seguito degli interventi del legislatore nel recente d.l. 90/2014, il quale ha ora modificato il quadro di riferimento. In particolare, precisano i giudici contabili laziali, le conclusioni a cui era pervenuta la sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.12 dell’11 luglio 2012, erano quelle di escludere nei limiti del rapporto di lavoro flessibile i soli incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale (in conformità a quanto affermato anche dalle Sezioni riunite di questa Corte nelle deliberazioni n. 12, 13 e 14 dell’8 marzo 2011), oggi tali motivazione della nomofilachia non hanno più motivo di esistere a fronte dell’espressa abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001. In altri termini, avendo il legislatore espunto gli enti locali dalla disposizione citata dell’art. 19, comma 6-quater, il rinvio operato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, non ha più ragione di sopravvivere, attraendo di conseguenza nelle limitazioni di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, anche gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, t.ue.l. Inoltre, il collegio contabile laziale, evidenzia come anche successivamente alla novella di cui al d.l. n. 90 del 2014 vada in ogni caso rispettato il limite della spesa massima complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

CONCLUSIONI 

Se la Sezione delle autonomie, dovesse decidere sulla vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell’anno 2009, allora i comuni dovranno includere anche le assunzioni effettuate dei dirigenti a tempo determinato assunti in dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 1, t.u.e.l., precedentemente escluse, restringendo di fatto l’allentamento dei vincoli disposti dal d.l. 90/2014 sulle assunzioni flessibili. Al fine di garantire il principio del tempus regit actum, resta inteso che le citate limitazioni si applicheranno per le assunzioni disposte a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014, restando salve le assunzioni effettuate per le medesime finalità prima della novella legislativa.

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