07/11/2019 – La sospensione del giudizio sulla liquidazione ICI in attesa della definizione della rendita catastale

La sospensione del giudizio sulla liquidazione ICI in attesa della definizione della rendita catastale
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il giudice di merito deve sospendere il giudizio relativo alla liquidazione dell’imposta ICI di cui era stato investito, in attesa della definizione del giudizio sulla determinazione della rendita catastale, e decidere solo all’esito, sulla base della rendita definitivamente accertata.
Un comune ha proceduto alla liquidazione dell’imposta ICI sulla base del classamento attribuito dall’Agenzia del territorio, che ha assegnato all’immobile oggetto di causa una rendita maggiore di quella dichiarata dalla contribuente in sede di procedura DOCFA.
Il contenzioso innanzi i giudici tributari.Il contribuente sia nel primo che nel secondo grado ha dedotto la pendenza di un giudizio con l’Agenzia del territorio in merito alla rendita attribuita dall’ufficio. La CTR ha rigettato l’appello rilevando che, avendo l’appellante presentato la dichiarazione DOCFA nel 2005, a seguito di una richiesta di sanatoria edilizia del 10 dicembre 2004, correttamente l’imposta era stata liquidata a decorrere dall’1 gennaio 2003, in applicazione l’art. 2, comma 41, L. n. 350 del 2003, sulla base della rendita attribuita all’esito della regolarizzazione. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione.
La sentenza della Corte. La Corte ha deciso il ricorso con la sentenza n. 25250 del 9 ottobre 2019. L’argomentazione della Corte. Ad avviso della Corte tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata sussiste indubbiamente un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell’imposta.
L’art. 39D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, va interpretato nel senso che esso disciplina i rapporti esterni con la giurisdizione civile. Dunque, se è vero che l’avviso di liquidazione può essere impugnato per vizi propri, è altrettanto vero che quando però un giudizio sull’attribuzione della rendita esiste già ed è ancora pendente, o si riuniscono i due giudizi (se ciò è possibile), oppure diventa doveroso attendere, prima di decidere sul problema della liquidazione dell’imposta (che sono sempre consequenziali), che il giudizio relativo all’attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito con un giudicato posto che “una terza soluzione non è praticabile proprio per non vanificare le esigenze sottese alla disciplina prevista dall’art. 295 c.p.c., che contiene principi generali sicuramente applicabili”.
Né ai fini all’operatività della sospensione ex art. 295 c.p.c. è necessario che i due giudizi legati dal rapporto di pregiudizialità si svolgano tra le stesse parti.
Del resto, continua la Corte, è stato più volte ribadito che la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicato.
Le conclusioni della Corte. Per le suesposte considerazioni il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il giudizio relativo alla liquidazione dell’imposta ICI di cui era stato investito, in attesa della definizione del giudizio sulla determinazione della rendita catastale, e decidere solo all’esito, sulla base della rendita definitivamente accertata.

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