07/11/2018 – Osservatorio giurisprudenziale

Osservatorio giurisprudenziale

a cura di Giancarlo Astegiano – Magistrato della Corte dei conti; Sara Petrilli – Chargée de mission projets internationaux presso il Groupement d’Intérêt Public pour la Formation e l’Insertion Professionnelle di Nizza

CONCORSO PUBBLICO PROVA PRESELETTIVA E SOGLIA NUMERICA Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2018, n. 5645 Oggetto della controversia èlalegittimità del regolamento concorsi di un Comune, il quale prevede che la soglia numerica delle domande pervenute oltre la quale indire una prova preselettiva, nonché il numero di candidati ammessi a sostenere le ulteriori prove, siano stabiliti “di volta in volta nei bandi di selezione”. Secondo il collegio tale disposizione non è viziata da irragionevolezza e che tale discrezionalità non comporta rischi di “comportamenti arbitrari dei competenti uffici amministrativi nell’indizione del singolo concorso” (come precisato dai giudice di primo grado), in quanto è al momento dell’emanazione del bando che “emergono chiaramente il contesto nel quale, volta a volta, l’amministrazione si trova ad operare e gli interessi pubblici da soddisfare nel caso concreto, sia in base alla tipologia di concorso da bandire che in base alle esigenze organizzative da rispettare.” Sara Petrilli

LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE OBBLIGO DI ASTENSIONE ANCHE PER CONFLITTO D’INTERESSI POTENZIALE Cassazione Civile, sez. lav., 25 settembre 2018, n. 22683 La Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento di un dipendente comunale intimatogli per non aver rilevato e segnalato la situazione di conflitto di interessi per essere socio di società coinvolte nei procedimenti amministrativi di cui era responsabile, e di non essersi dunque astenuto dalle attività di ufficio, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990.Taliobblighi sono richiamati anchedalCodicedi Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), artt. 6 e 7. “Nel contesto normativo, di fonte legale e regolamentare, – precisano i giudici, richiamando la sentenza di appello – “ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenziale) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione”. Sara Petrilli

SPESA DI PERSONALE I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO Corte dei conti, sez. giurisd. Sicilia, 19 aprile 2018, n. 355 L’indennità di risultato è una componente peculiare della retribuzione ed è finalizzata alla remunerazione dei risultati raggiunti dal dipendente, anche in relazione alle sue competenze e, pertanto, i criteri per il suo riconoscimento ed erogazione devono essere determinato in via preventiva, così come gli obiettivi al raggiungimento dei quali è collegata. Nel caso di riconsocimento di indennità di risultato al di fuori di dette modalità sorge la responsabilità patrimoniale dei soggetti che procedono al riconsocimento ed erogazione. Giancarlo Astegiano

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