Edilizia libera e Vetrate panoramiche: tutto nel dossier Ance
Dall’Ance il dossier sulle semplificazioni previste nel Decreto Aiuti-bis per l’installazione di vetrate panoramiche cosiddette VEPA
È in vigore dallo scorso 22 settembre ma statene certi, dell’ultima modifica prevista all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) se ne parlerà ancora tanto dopo l’inserimento tra gli interventi di edilizia libera delle vetrate panoramiche, anche conosciute come VEPA.
Con la legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) è stata, infatti, inserita nel citato articolo 6 la nuova lettera b-bis), già contestata dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e difesa da ASSVEPA, l’Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili.
La nuova lettera b-bis) inserita nell’art. 6 del Testo Unico Edilizia prevede:
“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Una formulazione che ha già scatenato un acceso dibattito tra gli addetti i lavori e sul quale l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha preparato un apposito dossier riepilogativo che definisce:
- le caratteristiche indicate dalla normativa;
- il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici;
- il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017;
- il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali;
- il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome.
La norma specifica che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche con le seguenti caratteristiche:
- devono essere amovibili e totalmente trasparenti;
- devono assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- devono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio come definite nel Regolamento Edilizio Tipo (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37) ovvero:
- balcone – Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni;
- loggia – Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Ai sensi di queste, Ance ritiene che dovrebbero rientrare nella definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale.
Altre condizioni che dovranno essere verificate sono:
- non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
- non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Relativamente alla terza condizione Ance rileva che il richiamo al carattere domestico dei vani interni non deve intendersi come limitativo dell’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa. La norma, infatti, non contiene limitazioni specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare. Per quanto concerne la quarta, Ance ricorda che in giurisprudenza esiste una differenza tra:
- aspetto architettonico;
- decoro architettonico.
Secondo una giurisprudenza di cassazione l’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico dell’edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non devono recare “una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente.
Ma, attenzione. Ance ricorda pure che l’installazione delle VEPA, come tutti gli interventi di cui all’art. 6, comma 1 del Testo Unico Edilizia, possono essere realizzate in edilizia libera fatte salve:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (D.lgs. 42/2004).
Oltre che, chiaramente, eventuali disposizioni previste dai regolamenti condominiali.
L’art. 6 del TUE dispone espressamente il rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Ragione per cui sarà necessario verificare certamente l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.
Verifica che dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che regolano a livello locale l’attività edilizia, benché, come correttamente rileva Ance, queste rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie. In caso di contrasto con le norme di rango primario, eventuali limitazioni imposte dai regolamenti edilizi dovrebbe essere considerate superate.
Nessun tag inserito.