Amministratori assolti, rimborso spese legali sotto il vincolo di copertura finanziaria ordinaria
di Aldo Milone
QUI la delibera della Corte dei conti Lazio n. 58/2018
La copertura finanziaria dei rimborsi
“… il vincolo di invarianza finanziaria va inteso nel senso che la Pa deve garantire la salvaguardia del complessivo equilibrio bilancistico e non l’invarianza della singola voce di spesa (escludendo pertanto la necessità di individuare uno specifico aggregato di bilancio cui rapportarla), la copertura delle spese legali rimborsabili sostenute dagli amministratori assolti è contabilmente regolare e legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, in modo da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.
Sono, quindi, vietate soltanto quelle decisioni di spesa che comportano nuovi o maggiori oneri che risultino ulteriori ed esorbitanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente sono indispensabili a garantire gli equilibri.
In altri termini, il criterio di invarianza degli oneri finanziari non impedisce di per sé un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia compensato a fini contabili in altre disposizioni produttive di risparmi di spese o di maggiori entrate, essendo precluso ricorrere all’approvazione di debiti fuori bilancio.
I giudici contabili ammoniscono, infine, sulla necessità che – per gli esercizi futuri – si stanzi un fondo rischi e oneri, a cui attingere per operare i richiesti rimborsi di spese legali, in quanto poste passive comunque nascenti dal contenzioso dell’ente.”
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