tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 03/04/2023 N. 966/28 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA

Irregolarità dell’atto impugnabile

La mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della Corte di giustizia tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non ne comporta la nullità, ma rappresenta una semplice irregolarità, non avendo il legislatore espressamente previsto, all’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, la nullità dell’atto o alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione delle modalità di impugnazione. Sulla base di tale principio, i giudici pugliesi hanno confermato la sentenza di prime cure favorevole alla concessionaria della riscossione, dal momento che il citato art. 19 è volto esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l’atto, ma senza porre alcun obbligo di specificazione a carico dell’ente impositore.

Testo integrale della sentenza

 

 

 

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