tratto da self-entilocali.it
Puglia, del. n. 37 – Assunzioni P.M.
Pubblicato il 6 maggio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se, in costanza di esercizio provvisorio, stante l’attuale differimento del termine alla data ultima del 31 maggio 2020 per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020, disposto dal d.l. 18/2020 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sia possibile procedere ad assumere nuovo personale, le cui procedure assunzionali sono state avviate ma non concluse nel 2019, in deroga alla disposizione di cui all’art. 9 del d.l. 113/2016.
I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 37/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio 2020, hanno ribadito, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 28/2020, che  in costanza di esercizio provvisorio l’ente non può effettuare nuove assunzioni  di personale, in quanto tale fattispecie non è ricompresa nell’elenco delle eccezioni ammesse dall’art. 163, comma 5 del d.lgs. 267/2000.
Pertanto, secondo la magistratura contabile nella deliberazione in commento, non è possibile assumere nuovo personale in costanza di esercizio provvisorio.

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