La decisione ha confermato la sentenza del Tar di Trento nella parte in cui aveva condannato la società, titolare di un impianto di autolavaggio automatico, all’applicazione del regolamento del Comune di Rovereto che proibisce l’attività di autolavaggio nella fascia oraria notturna, dalle ore 20.00 alle ore 7.30 nei giorni feriali, e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. Secondo il Consiglio di Stato non contrasta con la fonte di rango primario costituita dalla legge 447/1995, la norma regolamentare impugnata, così come interpretata dalla sentenza di primo grado, che proibisce in orario notturno nelle zone residenziali, lo svolgimento dell’attività di autolavaggio, anche self-service. La verifica del rispetto in concreto dei limiti di emissione acustica vale, al fine di tutelare la quiete pubblica, per le attività svolte di giorno. E non per le attività notturne, poiché il divieto di utilizzo notturno di macchinari per autolavaggio è assoluto.
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