tratto da self-entilocali.it

Turn over enti locali: ma quali sono davvero le norme di riferimento?

Pubblicato il 6 maggio 2019


I vincoli assunzioni degli enti locali stanno vivendo momenti davvero concitati.

Nell’ultimo mese le norme di riferimento sono state modificate in modo rilevante per ben due volte e non sembra ci sia coordinamento tra i due interventi legislativi.

L’articolo 3 del d.l. 90/2014, rubricato “Semplificazione e flessibilità nel turn over” (mai sostantivo fu più smentito), è stato modificato dall’articolo 14 bis del d.l. 4/2019, convertito con legge 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), che ha previsto che in merito al turn over del 100% (attuabile dal 2018 per tutti gli enti locali), si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Pertanto, dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni.

Inoltre, la stessa legge di conversione del Decreto sul reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, ha introdotto il comma 5-sexies al citato articolo 3 del d.l. 90/2014, il quale ha previsto che “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 5-septies, sempre al citato articolo 3, che stabilisce che “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

La norma sulla cumulabilità dei resti del turn over deve però “fare i conti”, a un mese esatto dalla sua entrata in vigore, con quanto previsto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019, il quale sembrerebbe aver quasi completamente demolito il blocco delle assunzioni, quindi, del turn over per gli enti locali.

Certo è che in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che deve dare attuazione al citato articolo 33 del Decreto Crescita, gli enti devono tener conto dei limiti al turn over imposto dall’articolo 3 del d.l. 90/2014. Vedremo poi quale contenuto avrà il d.m., ma soprattutto la legge di conversione che devono essere adottate entrambi entro il 29 giugno 2019.

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