Prosegue il negoziato per il rinnovo del Contratto degli Enti Locali 2022: l’ARAN ha proposto alle Organizzazioni Sindacali un nuovo testo che affronta il tema della riforma dell’ordinamento professionale.
Il nuovo modello di classificazione persegue la finalità di:
- fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale
- e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.
Il sistema di classificazione del personale si pone l’obiettivo di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane.
Scopriamo nello specifico quali sono i punti cruciali di questa ipotesi di riforma.
Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: la riforma dell’ordinamento professionale
Il nuovo sistema di classificazione proposto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una nuova area.
Quest’area si denomina “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il Comparto delle Funzioni Centrali, non nascerà vuota.
Questo poiché al suo interno verranno automaticamente reinquadrati tutti i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Ciò nonostante le aree di inquadramento del personale resteranno comunque quattro. Questo poiché in realtà viene previsto il progressivo superamento dell’attuale categoria A, che dovrebbe andare ad esaurimento.
Le quattro aree
Pertanto, riassumendo, il sistema di classificazione sarà articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
- Operatori;
- Operatori esperti;
- Istruttori;
- Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Progressioni economiche tra le aree e differenziali stipendiali
Risulterà infine rimodulato il sistema delle progressioni economiche all’interno delle aree, incentrandolo sui differenziali stipendiali.
E così l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” avverrà mediante procedura selettiva di area nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
- possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
- di conseguenza il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi;
- non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite;
- per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo;
- infine in sede di contrattazione integrativa possono essere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati nel rispetto del principio di non discriminazione.
Il testo attuale della Riforma
A questo link il testo che l’ARAN ha presentato alle Organizzazioni Sindacali.
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