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Margini sempre più ristretti per giustificare il mantenimento delle micro-partecipazioni
di Michele Nico
Una corretta interpretazione del quadro normativo sulle società a partecipazione pubblica porta a escludere l’ammissibilità non solo delle partecipazioni in società che svolgono attività commerciali estranee all’erogazione di servizi pubblici, ma anche delle partecipazioni in società che abbiano a oggetto attività di interesse pubblico, dove l’ente socio, per l’esiguità della sua partecipazione, non è in grado di esercitare un’influenza sulla gestione societaria e di renderla funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È quanto sostiene il Tar Lombardia, con la sentenza n. 48/2020.

 

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