tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Nei Comuni tramonta il parametro del rapporto tra spese di personale e correnti

di Gianluca Bertagna

 
  • PDFIl parere 386/2016 della Cdc Veneto
  • PDFIl parere 11/2017 della Cdc Veneto

 

È chiara la sintesi delle due recenti deliberazioni della Corte dei conti del Veneto n. 386/2016 e n. 11/2017: per gli enti locali non c’è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti, ma rimane un caso in cui l’indicatore va ancora calcolato.

Quando non è più da verificare 

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti nasceva soprattutto come un indicatore di verifica della rigidità del bilancio dei Comuni.

Una percentuale troppo alta, infatti, stava a significare che le spese ordinarie erano di fatto destinate a una spesa fissa e consolidata, come quella, appunto, del personale. Per questo motivo, nel tempo il legislatore ha introdotto la sanzione del divieto di assunzione per chi avesse tale rapporto superiore a una determinata soglia che è passata dal 50%, al 40% e ancora al 50%. Tutto questo era scritto all’articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, disposizione poi abrogata dal successivo Dl 90/2014. Quindi, al momento attuale, non esiste più alcuna sanzione di divieto di assunzione collegata a una qualsiasi percentuale del rapporto tra spese di personale e spese correnti.

L’indicatore, però, era contenuto anche in un’altra disposizione, ovvero l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 nella quale si disponeva che gli enti locali devono ridurre le spese di personale in valore assoluto, puntando anche alla riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti. Tale norma, che sembrava più un’indicazione di principio posta dal legislatore è invece stata ritenuta cogente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti parte delle deliberazioni n. 27/2015 e 16/2016.

In altre parole, anche rispettando i limiti in materia di personale, i Comuni non potevano assumere se non veniva ridotta pure la percentuale in esame. A spazzare via tale anomalia ci ha pensato il Dl 113/2016, che all’articolo 16 ha abrogato tale vincolo dall’articolo 1, comma 557.

Tra l’altro, qui si incastra la deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 386/2016, con la quale è stato ritenuto che l’abrogazione comporti automaticamente anche la cancellazione di ogni sanzione.

Quando rimane da verificare 

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti, però, non è sparito del tutto dal nostro sistema normativo. Infatti, il legislatore ha mantenuto un occhio di maggior favore nell’individuare le percentuali del turn-over per i Comuni che avevano tale rapporto al di sotto del 25%, ma solo fino all’anno 2016, perché, con il comma 228 della legge 208/2015 tale condizione di maggior favore è stata sospesa per gli anni 2017 e 2018. Rimane valido, comunque, per le capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 2016, qualora residuino quote non utilizzate, sui valori appunto già calcolati anno per anno.

Dal punto di vista del calcolo operativo, va ricordato che in mancanza di norme espresse non è possibile depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. Oltre ad averlo chiarito le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 27/2011, tale principio è stato recentemente confermato dai magistrati contabili del Veneto con la deliberazione n. 11/2017.

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