07/01/2020 – Terzo settore, ancora incertezze sull’affidamento dei servizi sociali 

Terzo settore, ancora incertezze sull’affidamento dei servizi sociali 
di G.Se. – Il Sole 24 Ore – 04 Gennaio 2020 
Per il Consiglio di Stato norme e istituti del Terzo settore non possono rientrare nel campo di operativita delle linee guida «non vincolanti» rese dall’ Anac. Questo quanto emerge dal parere n. 3235/2019 dello scorso 27 dicembre (si veda il Sole 24 Ore di ieri), nel quale i giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sulle indicazioni avanzate da Anac in merito agli affidamenti dei servizi sociali, restituendo all’ Authority la bozza di Linee guida predisposta. Duplice il monito alla base del parere: stando a quanto si legge, i poteri regolatori di Anac andrebbero modulati in base alla tipologia (vincolanti/non vincolanti) delle linee guida emanate e, in ogni caso, non potrebbero spingersi oltre i dettati europei.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita dal Consiglio di Stato, il potere di Anac di emanare linee guida «vincolanti» – fortemente ridimensionato dallo Sblocca cantieri (Dl 32/2019) – andrà rivisto alla luce del Codice degli appalti pubblici e sarà consentito nei soli casi in cui questi ne faccia espresso rinvio. Discorso diverso, invece, per le linee guida «non vincolanti» che – coerentemente con quanto già sostenuto nel parere n. 2627 del 17 ottobre 2019 – sono sempre ammesse ma solo in relazione alle procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le concessioni).
Va dunque escluso il potere dell’ Anac di adottare linee guida, seppur di tipo «non vincolante» al di fuori del perimetro sopra indicato, incluse le norme e gli istituti disciplinati dal codice del terzo settore (Dlgs 117/2017). Nel respingere quanto prospettato da Anac, il Consiglio di Stato ha infatti escluso l’ applicazione dell’ articolo 164 del Codice degli appalti pubblici alle concessioni dei servizi sociali in quanto si pone in contrasto con la direttiva 2014/23/Ue. Quest’ ultima, infatti, stabilisce il «divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive» (gold plating).
Una soluzione, quella dei giudici amministrativi, che pur escludendo il potere regolatorio Anac in tema di servizi sociali, lascia ancora ampi margini di incertezza per gli enti locali in merito alle corrette procedure da seguire per l’ affidamento dei servizi secondo le disposizioni del Codice del terzo settore. A fare da sfondo alla questione oggetto del parere in esame è, infatti, proprio il rapporto tra il Codice del Terzo settore e il Codice degli appalti pubblici, su cui i giudici di Palazzo Spada si erano espressi con il parere n. 2052/2018, subordinando le norme del Cts alla disciplina del Codice appalti. Tema quest’ ultimo di grande rilievo considerando che uno dei criteri ispiratori delle norme contenute nel Codice del terzo settore è, invece, proprio quello dell’ accreditamento come strumento ulteriore e diverso rispetto all’ appalto di servizi.
La questione andrà risolta tenendo conto, in primis, del rapporto tra diritto interno da un lato e diritto euro-unitario dall’ altro. Proprio su questo tema vale la pena segnalare sentenza dello scorso 30 dicembre con la quale il Tar di Lecce ha ritenuto compatibile l’ articolo 56 del Cts in tema di affidamento in concessione dei servizi sociali a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, con la disciplina interna e comunitaria. Pertanto, secondo i giudici pugliesi «le amministrazioni pubbliche “possono”, in base all’ art. 56 CTS, ricorrere a forme di convenzione, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale», senza, dunque, necessariamente fare ricorso all’ appalto di servizi.

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