In seguito alla segnalazione dell’ordinanza emanata dal Tribunale di Padova n°5093/2017 che consentiva alla docente di ruolo senza 20 anni di contributi minimi il trattenimento in servizio fino a 71 anni di età al fine di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva (ovvero almeno 5anni di contributi versati post 1995 e 71 anni di età per come regolamentato dall’attuale legge Fornero), un ulteriore conferma di merito deriva dalla recente sentenza del TAR Lazio n°1946/2019.
Anche in questo caso un docente universitario a tempo indeterminato (quindi dipendente del Ministero dell’Istruzione) è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età senza che lo stesso avesse conseguito 20anni di contributi e senza quindi alcun diritto a pensione pubblica secondo l’attuale normativa della legge Fornero.
Il Giudice amministrativo del Tar ha ordinato la prosecuzione dell’insegnamento fino a 70 anni e 7 mesi (oggi 71 anni) per permettere al docente di raggiungere il requisito anagrafico minimo per acquisire (insieme alla contribuzione minima di almeno 5 anni già in possesso) il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva da dipendente pubblico evitando in tal modo alcuna interruzione tra retribuzione e pensione.
Bisogna far chiarezza e soprattutto far conoscere (anche ai sindacati) queste sentenze (sempre più numerose) affinché vengano tutelati i diritti dei dipendenti che arriveranno all’età ordinamentale di 67anni di età senza aver conseguito alcun diritto a pensione e quindi collocati ingiustamente dalle amministrazioni a riposo d’ufficio senza stipendio e senza pensione.
Di seguito la sentenza del Tar Lazio del 2019 (Tribunale amministrativo più importante d’Italia) e ordinanza del Tribunale di Padova del 2017, entrambe con gli stessi casi.
Sentenza Tar Lazio:
Ordinanza Tribunale di Padova:
https://www.dirittoscolastico.it/tribunale-padova-ordinanza-n-5093-2017-del-09-agosto-2017
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