Sul sito NTPlus del Sole24Ore l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo “ Buoni pasto, orario delle posizioni organizzative, incarichi ai pensionati e indennità agli educatori”

Non ha diritto al buono pasto l’impiegato che rinuncia alla pausa pranzo per sua volontà e non per ragioni di servizio, legate a esigenze della pubblica amministrazione.

È quello che ha stabilito la Corte di cassazione lavoro con l’ordinanza n. 22985/2020, con la quale ha respinto il ricorso di una lavoratrice finalizzato a ottenere il pagamento del controvalore pecuniario di buoni pasti giornalieri non percepiti dall’amministrazione datrice di lavoro.

ALLEGATO:

 
 
 

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