Certificazione del fondo per il salario accessorio da parte dell’organo di revisione
Con deliberazione n. 71/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dagli stessi sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri.
Indice
- Il revisore deve certificare la costituzione del fondo
- Costi della contrattazione integrativa e ruolo del revisore
- Sanzioni per mancata certificazione del fondo salario accessorio
- La contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio
Il revisore deve certificare la costituzione del fondo
Nel caso di specie è risultato che la costituzione del fondo per il salario accessorio non veniva certificata dall’Organo di revisione e che entro il 31 dicembre 2021 veniva sottoscritto l’accordo decentrato integrativo non recante tuttavia il parere dell’Organo di revisione.
Attività, quest’ultima, doverosa in ragione di quanto disposto da una molteplicità di fonti.
Al riguardo, difatti, occorre considerare che l’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a), prevede che alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate».
Inoltre, in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l’importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore.
In particolare, è stato precisato che “La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione” (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)» (Sez. Liguria, n. 20/2021).
D’altra parte, è stato aggiunto che il citato punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile «eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va ricordato il combinato disposto dell’art. 40, comma 3-sexies e dell’art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:
Art 40, comma 3-sexies – «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1»;
Art. 40-bis, comma 1 – «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».
Costi della contrattazione integrativa e ruolo del revisore
Come precisato dalla giurisprudenza, «viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori».
Per di più, il mancato inoltro delle relazioni all’organo di revisione contabile determina un vulnus per l’intero procedimento in esame, «oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente».
D’altra parte, «la preventiva certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ha l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale» (Sez. Puglia, n. 85/2020).
Per questa ragione, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (ex pluribus, Sez. Marche, n. 40/2020).
Sanzioni per mancata certificazione del fondo salario accessorio
Inoltre, in assenza di certificazione che attesti il rispetto del regime vincolistico, può trovare applicazione la sanzione comminata dall’art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, secondo la quale:
- «nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
- in caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.
- in alternativa a quanto disposto dal punto precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali» (Sez. Puglia, n. 85/2020).
La contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio
In disparte la mancanza della certificazione e del parere, il richiamato principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede, poi, che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.
Tale contabilizzazione presuppone, quindi, l’imputazione della spesa nell’esercizio successivo – o, comunque, in quello in cui le spettanze saranno liquidate – con utilizzo del FPV di spesa corrente; atteso che il rendiconto della gestione 2021 non prevede tale stanziamento, si deve dedurre che la contabilizzazione della spesa non sia avvenuta in conformità al richiamato principio contabile.
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