tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
TARI: novità per i rifiuti assimilati e per i non domestici
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato in “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, contiene alcune disposizioni che incidono sulla Tassa sui rifiuti (TARI).
Il D.Lgs. è pubblicato nella GU n. 226 del 11 settembre 2020 ed è entrato in vigore il 26 settembre scorso.
Le novità
Le novità, rilevanti ai fini della TARI, riguardano:
– i rifiuti assimilati a quelli urbani;
– i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.
Queste le disposizioni contenute nell’art. 1D.Lgs. n. 116 del 2020:
– comma 23, “L’articolo 195 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) la lettera e) del comma 2 è abrogata; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle more dell’esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l’obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.»”;
– comma 24. “L’articolo 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse; b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono soppresse e la lettera g) è soppressa; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.»”.
I rifiuti assimilati a quelli urbani: prima e dopo le novità
Vediamo qui di seguito le disposizioni sui rifiuti assimilati prima e dopo le novità introdotte con il D.Lgs. n. 116 del 2020.
Iniziamo con la disciplina normativa a tutto il 25 settembre 2020.
Il comma 645, dell’art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Il comma successivo, il 649, dispone che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
In base alla lett. e), del comma 2, dell’art. 195D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”. Il decreto in questione non è stato emanato.
– al comma 1 che “I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l’articolo 113, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267“;
– al comma 2, lett. c), che i comuni con appositi regolamenti stabiliscono “le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
– al comma 2, lett. g), che i comuni con appositi regolamenti stabiliscono “g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”.
Vediamo adesso le novità introdotte con il D.Lgs. n. 116/2020:
– il comma 23, lett. a), dell’art. 1, abroga la lett. e) del comma 2, dell’art. 195D.Lgs. n. 152/2006. La lett. e) prevedeva, come si è visto in precedenza, la emanazione di un DM per la definizione riguardante l’assimilabilità ai rifiuti urbani;
– il comma 24, lett. a), dell’art. 1, sopprime le parole “ed assimilati” e “e dei rifiuti assimilati”, contenute nel comma 1, dell’art. 198D.Lgs. n. 152/2006. Dette parole erano inserite nella determinazione della gestione dei rifiuti da parte dei comuni.
– il comma 24, lett. b), dell’art. 1, sopprime le parole “ed assimilati” contenute nel comma 2, lett. c), dell’art. 198D.Lgs. n. 152/2006. ette parole erano inserite nella fissazione delle modalità di conferimento trasporto dei rifiuti da parte dei comuni;
– il comma 24, lett. b), dell’art. 1, sopprime la lett. g), comma 2, dell’art. 198D.Lgs. 152/2006. La lettera prevedeva appositi regolamenti comunali per stabilire l’assimilazione dei rifiuti.
Il legislatore, nel recepimento di disposizioni comunitarie, “cancella” ogni riferimento ai “rifiuti assimilati”. In virtù di ciò, ai fini del calcolo della TARI, i riferimenti ai rifiuti assimilati di cui ai commi 645 e 649, dell’art. 1L. n. 147 del 2013 sono da ritenersi superati. I comuni dovranno provvedere alle apposite modificazioni regolamentari.
La novità riguardante i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche
Il D.Lgs. n. 116 del 2020 introduce un’altra novità, riguardante i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.
La lett. c),del comma 24, dell’art. 1D.Lgs. n. 116 del 2020, come si è visto in precedenza, inserisce il comma 2-bis, all’art. 198D.Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo comma stabilisce che “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.
Anche questa novità avrà ripercussioni sulla determinazione della TARI.
Il futuro della TARI
Le modificazioni relative ai rifiuti assimilati e ai rifiuti non domestici, introdotte in sede di recepimento di norme comunitarie, cambiano i connotati della TARI.
Si assiste, in virtù di ciò, ad uno spostamento notevole del carico fiscale verso le utenze domestiche. Carico che potrà diventare non sopportabile dalle stesse utenze a fronte, in particolar modo, di ulteriori incrementi del costo del servizio.
Da più parte vengono chieste modificazioni normative specifiche. Ci pare, invece, che nel suo complesso, l’attuale impalcatura non regge più.
Più che rammendi vari, si rende necessaria una revisione sostanziale dell’intera materia.

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