segnaliamo un articolo pubblicato oggi su quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Legittimo il «no» all’accesso esplorativo

di Aldo Monea

 

“Secondo il Tar Lazio, dunque, l’istanza di accesso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 241, perché rivolta a consentire il controllo dell’attività posta in essere dalle parti resistenti nel rapporto concessorio. Essa, infatti, è finalizzata a rendere disponibile al ricorrente dati utili alla ricerca di eventuali profili di indebita gestione della concessione. Pertanto, essa, sostanzialmente, ha carattere esplorativo ed è quindi fuori dal perimetro dell’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

La decisione 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I-quater, con la sentenza n. 10017 del 2 ottobre 2017, pertanto, respinge il ricorso.”

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