06/09/2019 – concorso pubblico, requisiti d’accesso

L’ente scrivente, a seguito di collocamento a risposo di un soggetto con funzioni dirigenziali (vice segretario), intende bandire un concorso pubblico per un posto di categoria D livello economico 1. Si chiede se il bando può prevedere come requisito d’accesso, oltre il titolo della laurea, due anni di esperienza nel settore di competenza maturate presso un altro ente locale (vedi Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 1 luglio 2015) 19 ottobre 2015, n. 21057 e Cons. Stato Sez. VI Sent., 17 giugno 2010, n. 3849), considerato che il regolamento relativo ai concorsi di questo ente prevede che il bando può ”prescrivere ulteriori requisiti per particolari profili”.
a cura di Maria Grazia Vivarelli
Per quanto riguarda la CATEGORIA D il CCNL 31 marzo 1999 nell’Allegato A stabilisce che “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : “Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento”. Le disposizioni del CCNL del 1999 sono state confermate dall’art. 12 CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018.
L’art. 2, commi 2 e 6D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 sotto la rubrica “Requisiti generali” stabilisce che “2. Per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. 6. Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.
L’art. 3D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 sotto la rubrica “Bando di concorso” stabilisce che “1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell’amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , così come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546“.
In armonia con le disposizioni sopra citate il regolamento relativo ai concorsi dell’ente prevede che “il bando può prescrivere ulteriori requisiti per particolari profili”.
Ne deriva che non sussistono ostacoli normativi alla previsione nel bando di concorso pubblico diretto alla selezione di un posto di categoria D livello economico 1 del requisito d’accesso – oltre il titolo della laurea – di due anni di esperienza nel settore di competenza maturato presso un altro ente locale. Ciò semprechè le funzioni che dovranno essere espletate richiedano per il loro grado di complessità un requisito ulteriore rispetto alla laurea.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale “lex specialis” della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’Amministrazione, purché non siano contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità.
Così il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 11 gennaio 2011, n. 19 ha stabilito che “Essendo il concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, l’accesso al concorso può anche essere condizionato al possesso di ulteriori requisiti oltre quelli fissati dalla legge, purché l’assunzione nell’amministrazione pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso. In definitiva, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione che bandisce il concorso la fissazione dei requisiti di partecipazione, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”.
Infatti, in materia di pubblici concorsi sussiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine ai requisiti attitudinali da richiedere con il bando di concorso, attesa la peculiarità delle mansioni da svolgere da parte degli ammessi all’impiego.
A tal proposito, il T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 3 marzo 2009, n. 430 ha stabilito che “Il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione ai pubblici concorsi, e, relativamente ad esso (cioè in relazione all’individuazione del titolo idoneo per l’accesso ad una determinata qualifica) la pubblica amministrazione, come è giusto e ragionevole che sia, gode di un’ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Cons. Stato Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6041)”.

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