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La superficie valida per la TARI è quella calpestabile

S. Zammarchi (La Gazzetta degli Enti Locali 6/8/2019)
Come è noto, il presupposto oggettivo della TARI è dettato dall’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 che lo individua nel “possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”. Peraltro. il successivo comma 645, dispone che “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati..”. Tuttavia, delineare i criteri di determinazione della base imponibile TARI non è operazione di facile realizzazione, stante l’intreccio normativo fra il parametro della superficie catastale, con quello della superficie calpestabile.
A fornire chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della tassa sui rifiuti è stata chiamata l’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta n. 306 del 23 luglio scorso, ha risposto ad un interpello di un contribuente che non condivideva l’operato del Comune in cui insite l’unità immobiliare interessata. In particolare, l’interpellante riteneva fosse corretto calcolare la TARI dovuta, considerando la superficie catastale risultante dagli atti acquisibili dall’Agenzia delle Entrate, settore Territorio e non quella calpestabile.

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