tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 23/05/2023 N. 1506/3 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA

Il “tariffario” nelle Associazioni sportive

Un ente sportivo che adotta il “tariffario” per i servizi offerti ha natura commerciale. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, secondo la quale tale circostanza prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto. Nel caso di specie, infatti, il pagamento di quote o somme variabili in base alle prestazioni richieste dagli associati, in virtù di un rapporto sinallagmatico tra l’ente e il socio, qualifica l’associazione sportiva come avente natura commerciale e, pertanto, soggetta all’applicazione del regime fiscale ordinario ex art. 80 del Tuir, in luogo di quello previsto dalla legge n. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 23/05/2023 n. 1506/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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