06/07/2022 – TAR: Inammissibile il ricorso dei Comuni contro il PEF deciso dall’Ambito territoriale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) con la sentenza N. 665/2022 dichiara inammissibile il ricorso da alcuni dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud e alcuni proprietari di immobili posti nel medesimo Ambito e pertanto assoggettati al pagamento della TARI. I ricorrenti  contestano all’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud,  la legittimità delle deliberazioni dell’assemblea di Ambito con cui sono stati  determinati, tra l’altro, i piani economico- finanziari ARERA 2021 per singolo Comune.

Come è noto, infatti, l’art. 6 della delibera 443/20 ha disposto che il gestore predisponga annualmente, secondoi criteri del Metodo tariffario, il piano economico finanziario del servizio e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente che poi, dopo avere sottoposto i dati stessi ad una procedura di validazione, provvede alla sua adozione e alla successiva trasmissione ad ARERA per la definitiva approvazione. Sulla base del piano validato, approvato dall’assemblea d’ambito che raggruppa i rappresentanti dei Comuni in esso inseriti, i singoli consigli comunali adottano le delibere per l’esazione della tassa dei rifiuti-TARI.

Il Tribunale accoglie le eccezioni di inammissibilità proposte dalla parte resistente con riguardo a due ordini di motivi.

Il primo fa riferimento all’esistenza di conflitti tra le parti ricorrenti in presenza di un ricorso proposto in forma collettiva. Secondo giurisprudenza costante l’ammissibilità di tale tipologia di ricorso è condizionata all’assenza di conflitti anche solo potenziali tra le parti ricorrenti, le posizioni di queste ultime devono infatti essere parallele di tal che l’accoglimento del ricorso conduca ad un risultato utile per tutte loro. La posizione dei cittadini ricorrenti in proprio non è parallela a quella delle Amministrazioni comunali a loro volta ricorrenti, poiché queste ultime sono competenti a deliberare gli importi della TARI anche sulla base delle necessità finanziarie del servizio di raccolta dei rifiuti come desumibili dal piano economico finanziario di gestione. Le posizioni delle due categorie di ricorrenti non sono quindi parallele ma conflittuali tra loro, in quanto nella fattispecie gli enti sono impositori della TARI mentre i privati cittadini sono i soggetti percossi dal tributo.

Il secondo rileva  l’inammissibilità del ricorso ove si consideri che i singoli Comuni, all’interno dell’Autorità, non godono di una soggettività propria ma sono componenti dell’assemblea dell’Autorità medesima. Questo significa che, secondo i principi in tema di legittimazione ad agire dei componenti delle assemblee rappresentative, i primi possono contestare le decisioni assunte dalle seconde solo ove venga dedotta una violazione del loro jus ad officium

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