tratto da Italia Oggi - 05 Luglio 2019

L’ufficio del city manager non può essere collegiale  

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 05 Luglio 2019
Incaricare quattro direttori generali in un ente locale è un atto illegittimo, che può provocare anche danno erariale. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, ha emanato nei giorni scorsi una sentenza il cui clamore mediatico deriva dalla circostanza che tra i condannati c’ è l’ ex presidente della provincia di Firenze ed anche ex presidente del consiglio, Matteo Renzi. La questione che maggiormente rileva, tuttavia, non è tanto la sussistenza effettiva del danno: si tratta di una pronuncia di primo grado, ovviamente modificabile in appello.
Per altro, sulla questione la procura della Corte dei conti a suo tempo chiese l’ archiviazione. L’ elemento maggiormente rilevante è, piuttosto, l’ illegittimità amministrativa di un simile provvedimento, collegata all’ ulteriore e più grave ancora problema dell’ assenza di strumenti per evitare che simili atti producano effetti. Sta di fatto, che la provincia di Firenze nel 2006 ritenne configurabile come un ufficio collegiale quello del direttore generale o city manager. Però, è piuttosto evidente che si tratti di una forzatura. L’ articolo 108 del dlgs 267/2000 non offre spunti per una sua interpretazione diversa da quella letterale: si parla con chiarezza di «un» direttore, sia come ufficio, sia come titolare dello stesso, sempre evidenziato al singolare. 
La questione consiste, allora, nel chiedersi come sia possibile che un ente locale possa così platealmente adottare provvedimenti contrari a legge. E non riguarda certamente solo la provincia di Firenze: fermandosi al solo tema degli incarichi ai direttori generali (che nel 2009 il legislatore opportunamente limitò ai soli comuni con almeno 100 mila abitanti) o agli staff degli organi di governo (articolo 90 del dlgs 267/2000) o agli incarichi a contratto (articolo 110 del dlgs 267/2000), la giurisprudenza tanto amministrativa quanto contabile è ricchissima di sentenze poste ad evidenziare molteplici illegittimità: mancanza di titoli di studio minimi ed irregolarità delle procedure. Tutto ciò avviene per una causa molto precisa: la totale assenza di un apparato di controllo efficace.
Per il caso della provincia di Firenze, tra gli accusati non a caso vi era anche il segretario comunale (poi deceduto), cioè il soggetto che dovrebbe assicurare la regolarità amministrativa nelle decisioni. E’ evidente che nel caso di specie ciò non è stato ottenuto. Il segretario comunale, anche a causa dello spoil system che ne precarizza ruolo e funzioni, non ha in effetti strumenti per impedire la produzione di provvedimenti amministrativi anche platealmente illegittimi. È una figura ibrida, tra l’ assicurazione della gestione efficiente e il controllo di regolarità, peraltro col difetto, se visto come controllore, di essere scelto dal controllato che può disfarsene agevolmente.

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