Debito fuori bilancio: il danno erariale per omesso impegno di spesa
Il Sindaco che assume un’iniziativa estranea alle finalità istituzionali dell’ente, ponendo a carico dell’ente il costo delle prestazioni richieste in difetto di un valido impegno di spesa, risponde personalmente dell’ingiusto pagamento, a titolo di debito fuori bilancio.
Questo il principio espresso dalla Corte dei conti sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 133 depositata il 23 maggio 2017.
Nel caso di specie il Sindaco aveva commissionato in forma diretta ad una ditta, senza seguire alcuna procedura formale, la realizzazione di un volume, scritto dal medesimo sindaco.
La società, ai fini del pagamento, era stata costretta ad adire il giudice per l’emissione di un decreto ingiuntivo, poi divenuto definitivo per decorso del termine di opposizione.
Al fine di effettuare il suddetto pagamento, l’ente aveva provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la corrispondente somma, non risultando atti di impegni di spesa inerenti l’acquisto del libro.
Come ribadito dai giudici contabili, nell’ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per l’acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l’amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l’esecuzione (articolo 191 del Tuel).
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