06/06/2016 – La verifica e il rispetto dei limiti sulle assunzioni

La verifica e il rispetto dei limiti sulle assunzioni

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Dopo la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha confermato l’obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti, ho ricevuto tantissime mail in cui prevaleva un atteggiamento di sconforto totale. Non posso che condividere questo stato d’animo di chi, quotidianamente, cerca di far “sopravvivere” i servizi dei comuni a favore dei cittadini. Speriamo, veramente, che qualcosa possa cambiare e che le associazioni si facciano portatrici di quello che, a questo punto, sembra essere l’unica soluzione: una modifica normativa.

Nel frattempo, rispondo, con un mio personale parere, alla questione relativa al tempo di verifica del rispetto di tale percentuale. In altre parole, come si risponde alla domanda: “Per capire se posso assumere nel 2016, in che anno devo verificare di aver rispettato la percentuale del rapporto tra spese di personale e spese correnti?”.

Io credo che non si possa fare a meno di prendere a riferimento un dato certo e certificato, ovvero quello dell’anno precedente. In questi casi, mi piace citare, la sentenza n. 177/2013 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, la quale, esaminando la sanzione del mancato rispetto del patto di stabilità ha avuto modo di affermare che: “Nel caso di specie, la norma richiamata prevede espressamente il ‘mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente’ quale condizione necessaria per vietare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo; è pertanto evidente, per un verso, che tale verifica deve riguardare unicamente l’esercizio precedente a quello in cui si procede alla spesa per il personale, tenuto conto che soltanto in presenza di spesa effettivamente contabilizzata si può verificare il rispetto o meno del patto di stabilità interno; per altro verso, il divieto di assunzione deve essere letto quale divieto di spesa (per il personale) nell’anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno”.

D’altronde, basarsi sull’anno di competenza, il 2016 appunto, potrebbe comportare l’assurdo di rispettare il parametro in sede di previsione, ma non più in sede di consuntivo, con dubbi amletici infiniti che non farebbero altro che rallentare ogni processo decisionale per effettuare nuove assunzioni.

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