Sull’immediata esecutività delle delibere comunali
Il Ministero dell’Interno, interpellato da un Comune, si esprime sulla necessità o meno di una specifica motivazione giustificativa della formula di “immediata eseguibilità” delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Secondo l’art. 134 TUEL, le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line della p.a.; tuttavia, lo stesso articolo, al comma 4, consente che “nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”: si tratta di una norma che tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo della delibera stessa, con effetti negativi per il pubblico interesse di volta in volta perseguito.
Pertanto: mentre, ordinariamente, l’esecutività delle delibere è condizionata alla conclusione del periodo di pubblicazione del provvedimento mediante affissione all’albo pretorio (che costituisce la fase integrativa dell’efficacia dell’atto medesimo), nel caso di dichiarazione d’immediata eseguibilità, gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali possono essere eseguiti a decorrere dall’adozione degli stessi; con la dichiarazione d’immediata esecutività, infatti, è rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell’atto (ovvero della sua temporanea inefficacia – o meglio – in operatività in pendenza dell’affissione).
In base alla disposizione citata, la dichiarazione d’immeditata eseguibilità risponde all’esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti; siffatta decisione, di attribuire a una deliberazione la connotazione dell’immediata eseguibilità, assume autonoma valenza rispetto all’approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta, anzitutto perché presidiata dalla maggioranza qualificata e, comunque, perché ciascun componente dell’organo collegiale potrebbe esprimere valutazioni differenziate sul merito del provvedimento e sull’opportunità della sua immediata esecuzione.
La clausola d’immediata eseguibilità dipende, com è evidente, da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto deliberativo; ciò, atteso che il legislatore non ha ritenuto la clausola d’immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale, basata sul requisito dell’urgenza, della p.a. procedente.
L’urgenza posta alla base della dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, conseguentemente, deve trovare un’opportuna ed adeguata motivazione (secondo il principio generale applicabile a ogni atto amministrativo, che trova sede nell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241), rilevabile esclusivamente dall’organo deliberante che si assume la responsabilità della decisione adottata. Tale necessità è tanto più pregnante quanto più l’atto di cui trattasi riveste le caratteristiche della discrezionalità: mentre gli atti vincolati non necessitano di puntuale motivazione, essendo sufficiente, per la loro adozione, l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge, per gli atti discrezionali è richiesta una motivazione solidamente argomentata.
L’introduzione dell’obbligo di motivazione, inoltre, nel postulare che l’azione amministrativa dev’essere informata al principio di legalità, determina che il provvedimento immotivato o insufficientemente motivato sia viziato per violazione di legge; è da rilevare, inoltre, che con giurisprudenza consolidata è stabilito il principio per cui l’insufficiente e/o erronea motivazione di un atto amministrativo, non può essere integrata in sede giurisdizionale.
Da ultimo, giova rilevare che la dichiarazione d’immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini per la sua impugnazione, ma l’atto produce ugualmente i propri effetti (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1070/2009).
Tutto quanto premesso, si riporta di seguito la risposta del Dicastero dell’Interno, formulata lo scorso 17 febbraio:
“Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere circa la necessità di una specifica motivazione giustificativa della formula di “immediata eseguibilità” delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo si osserva che, in linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immeditata eseguibilità risponde all’esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti. Siffatta decisione di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell’immediata eseguibilità assume autonoma valenza rispetto all’approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta. Si segnala in proposito come il T.A.R. Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che in virtù dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità – per motivi di urgenza – di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un’autonoma votazione, fa sì che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale – basata sul requisito dell’urgenza – dell’amministrazione procedente. Sullo specifico quesito formulato, si ritiene di condividere le osservazioni formulate dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della dichiarazione di immediata eseguibilità. Nella citata pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.
Parere 17 febbraio 2017, Ministero dell’Interno
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