tratto da Italia Oggi - 05 Aprile 2019

È legittimo che gli alberghi paghino più Tari delle abitazioni 

di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – 05 Aprile 2019

È legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una abitazione costituisce un dato di comune esperienza. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ ordinanza 7446 del 15 marzo 2019. Per i giudici di piazza Cavour, deve essere applicata una tariffa «per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni». Alla tesi sostenuta dalla Suprema corte, però, i giudici di merito non si sono quasi mai uniformati.

Un’ eccezione è rappresentata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 2351/2017), la quale ha affermato che è legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa superiore a quella delle abitazioni. Con la sentenza 16972/2015 la Cassazione ha chiarito, inoltre, che va differenziata anche la tariffa per l’ attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. I giudici di legittimità hanno sempre sostenuto che i comuni hanno il potere-dovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni (sentenza 302/2010).

Peraltro, l’ art. 68 del decreto legislativo 507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti ad attività alberghiere nella stessa categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. L’ amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo.

In senso contrario si è espressa, per esempio, la commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza 1791/2016), poiché non c’ è nulla che giustifichi un diverso trattamento fiscale tra le due categorie di immobili. Per la commissione provinciale, che richiama una pronuncia della commissione regionale della Puglia, «il dato di comune esperienza supposto dalla Cassazione è, in realtà, opinabile», in quanto il legislatore ha voluto assimilare gli alberghi alle abitazioni.

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