Il responsabile dell’ufficio tecnico che si adegua alla creatività degli amministratori comunali colorando di verde il manto stradale in prossimità delle strisce pedonali rischia di essere condannato per danno erariale. Per risarcire la maggiore spesa sostenuta dal comune per l’uso improprio di vernice sulla strada. Lo ha chiarito la Corte dei conti del Veneto con la sentenza n. 38 del 14 marzo 2017. La tutela dei soggetti deboli, in particolare pedoni e ciclisti, è da tempo nell’occhio delle amministrazioni comunali che tentano di realizzare sistemi intelligenti di protezione. In particolare lo studio della messa in sicurezza dei passaggi pedonali ha portato alla realizzazione di progetti originali anche molto positivi, come l’illuminazione a led delle strisce. Ma anche al di fuori di ogni disposizione normativa. In particolare alcuni comuni hanno voluto esagerare colorando gli sfondi dei passaggi con varietà cromatiche in grado di esaltare meglio il bianco degli attraversamenti. Nel caso esaminato dal collegio un comune ha utilizzato la colorazione verde del manto stradale. E per questo i giudici contabili hanno condannato il responsabile dell’area tecnica al risarcimento del maggior costo sostenuto dall’ente per la colorazione accessoria. Specifica infatti la sentenza che il codice stradale e tutta la normativa tecnica conseguente si limita a stabilire la colorazione bianca delle strisce pedonali. Da ciò “deriva che la colorazione verde apposta sul fondo stradale dell’attraversamento pedonale deve ritenersi contraria alle precise disposizioni poste dal codice della strada e dal regolamento”. Come peraltro è stato anche espressamente ribadito dalla seconda direttiva ministeriale sulla segnaletica stradale n. 777 del 27 aprile 2006, prosegue il collegio. Queste prescrizioni tecniche sono state illustrate ripetutamente anche dalle prefetture. Per questo motivo la scelta del responsabile dell’ufficio tecnico è contraria alle disposizioni normative e connotata da colpa grave. Spetterà dunque al funzionario imbrigliato della creatività degli amministratori ristorare il comune per il maggior costo inutilmente sostenuto.
Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2017, n. 3455
Nessun tag inserito.