Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Azione di accertamento – Azione risarcitoria – Conversione – Interesse ai fini risarcitori – Ambito applicativo
L’art. 34, comma 3, c.p.a. prevede un meccanismo di conversione della pronuncia costitutiva di annullamento in pronuncia di accertamento dell’illegittimità, se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
La ratio di tale meccanismo mira ad assicurare una tutela effettiva del cittadino anche nel caso in cui sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l’annullamento dell’atto, ma si possa comunque fornire una tutela per equivalente.
Il meccanismo di conversione presuppone una mera dichiarazione di interesse, anche solo astrattamente configurabile, come nel caso di un interesse morale.
Lo stesso può essere invocato anche da chi rischia di perdere il bene della vita a causa di un provvedimento nullo per violazione di un giudicato, nel caso in cui sia sopravvenuta la carenza d’interesse a una pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.
Anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. può domandare l’accertamento dell’illegittimità dell’atto. ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. (1) (1) Precedenti conformi: Ad. plen., n. 8 del 2022; Ad. plen., n. 2 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023 n. 8322.
(1) Precedenti conformi: Ad. plen., n. 8 del 2022; Ad. plen., n. 2 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023 n. 8322.
Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664 – Pres. Carbone, Est. Conforti
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