Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 gennaio 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. “oneri di urbanizzazione”), a partire dall’1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall’art. 1, comma 460, L. n. 232 del 2016.
Corte dei conti-Puglia, delibera 12 dicembre 2018, n. 163
– Il giudice dei conti si esprime sulla possibilità di finanziare, con i proventi derivanti dalle sanzioni stradali, la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 3
– L’Amministrazione comunale può procedere alla riespansione del 10% del compenso dei propri revisori solo se nella delibera di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall’art. 241 del TUEL decurtato, per l’appunto, esclusivamente della percentuale prevista per legge. Quando, al contrario, le parti – nella loro libertà contrattuale, seppur veicolata da un provvedimento amministrativo – abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tuttora vigente di congruità individuato dall’art. 2233, comma 2, c.c. e dall’art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 39 del 2010, attuativo della Direttiva n. 2006/43/CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7, art. 241 del TUEL, che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina. Va incidentalmente rilevato come, nelle more della resa del parere, sia stato pubblicato sulla G.U. del 4/1/2019, il decreto interministeriale Interno-Economia del 21 dicembre 2018, che aggiorna i compensi dell’organo di revisione (a partire dall’1/1/2019), ma che mantiene immutati i principi fin qui enunciati (e, in particolare, sull’indefettibilità della delibera dell’ente per la concreta determinazione degli anzidetti compensi, anche per i revisori già in carica): vanno richiamati, in particolare, per quel che qui rileva, l’art. 1, comma 3, secondo cui “L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo“, nonché l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto, a mente del quale “Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione.”.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 5
– Il consigliere di un gruppo consiliare della Regione non rientra tra i soggetti legittimati a sollecitare l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Corte dei conti-Toscana, delibera 30 gennaio 2019, n. 26
ORGANI DI GOVERNO
– La possibilità di cumulo, da parte degli amministratori locali, dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, contrasta con la ratiounitaria dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti sin dalla finanziaria 2008, finalizzati a limitare i costi della rappresentanza politica e ad assicurarne la compatibilità con gli equilibri di bilancio, escludendo che possano ritenersi esistenti spazi per la cumulabilità degli emolumenti. L’art. 11, comma 5, D.L. n. 78 del 2010, secondo cui “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta“, mediante l’uso, per ben due volte, dell’avverbio “comunque“, lungi dall’individuare l’unico caso di divieto di cumulo, assume il significato di una norma di chiusura che, per evitare che alcune ipotesi possano ritenersi sottratte al generale divieto di cumulo, evidenzia, con l’uso di termini volutamente ampi e generici, che anche chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non possa “comunque” (cioè per il solo fatto che si tratti di diversi livelli di governo) cumulare più di un emolumento, “comunque” denominato. Del resto, non si rinvengono ragioni per differenziare la disciplina del cumulo dei trattamenti economici degli amministratori locali in ragione del rapporto che intercorre fra i due enti, né per riservare un trattamento di maggior favore nel caso di enti del medesimo tipo (per esempio due comuni) piuttosto che nel caso di enti di tipo diverso (per esempio comune e provincia).
Corte dei conti-Piemonte, delibera 20 dicembre 2018, n. 145
PERSONALE E PREVIDENZA
– Il giudice dei conti si esprime in tema d’incentivi per funzioni tecniche svolte rispetto a contratti di lavori, servizi e forniture affidati mediante lo svolgimento di una gara.
Corte dei conti-Puglia, delibera 12 dicembre 2018, n. 162
– Il giudice dei conti risponde a un quesito sull’erogazione delle risorse destinate alla produttività.
Corte dei conti-Puglia, delibera 12 dicembre 2018, n. 164
– Per l’erogazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, l’ente Regione rimane libero, nell’esercizio della propria attività discrezionale oltre che del proprio potere regolamentare, quanto alle valutazioni pertinenti la stipula di un accordo con le Organizzazioni sindacali e con le RSU in relazione alla definizione del riparto delle risorse accantonate all’epoca dell’approvazione dei lavori e delle opere pubbliche in funzione dell’incentivazione delle funzioni tecniche svolte da dipendenti regionali dopo l’entrata in vigore – 26/8/2014 – della novella di cui al D.L. n. 90 del 2014, come convertito dalla L. n. 114 del 2014, e relative a bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016. Per l’utilizzo del fondo salariale accessorio da destinarsi al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, la Sezione si è pienamente uniformata all’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, secondo cui, posto che il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal c. 5-bis, art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale, gli incentivi per le funzioni tecniche devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 19 dicembre 2018, n. 135
– Il giudice dei conti si esprime in materia di limiti alle spese per il personale, attraverso il tetto di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 2
– Un Sindaco chiede di conoscere il parere della Sezione in ordine all’utilizzo, per un ente in dissesto finanziario, delle risorse stabili non utilizzate nell’anno di riferimento per il finanziamento della contrattazione integrativa nell’anno successivo. Il Collegio rileva che la materia non è regolata da una disciplina specifica per gli enti in dissesto finanziario e, pertanto, trova piena applicazione anche a tale fattispecie l’art. 17, comma 5, CCNL, fermi restando tutti i limiti di legge previsti dalla normativa vigente.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 23 gennaio 2019, n. 20
– Il giudice dei conti chiarisce l’attuale assoggettabilità o meno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016, ai limiti del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, a seguito dell’intervenuto art. 1, comma 526, L. n. 205 del 2017 e della delibera della Sezione Autonomie n. 6 del 2018.
Corte dei conti-Veneto, delibera 24 gennaio 2019, n. 17
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Relazione speciale “Il sostegno dell’UE al ricambio generazionale in agricoltura e all’imprenditoria giovanile“
Indagine Sezione Controllo degli Affari Comunitari sul periodo 2014-2020. L’utilizzo dei fondi europei per il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e per l’imprenditorialità giovanile è insoddisfacente e gli effetti restano incerti. E’ quanto emerge da un’indagine della Corte dei Conti su 1,9 mld. di euro da attribuire per il settennio 2014-2020 (tra risorse nazionali ed europee) allo sviluppo rurale orientato al ricambio generazionale. Al 31/3/2018 le risorse risultavano utilizzate in modo molto eterogeneo dalle diverse regioni, con oltre il 30% da parte del Veneto, delle province di Trento e Bolzano e del Molise e il 2% circa da parte di Liguria, Lazio, Campania e Sardegna. Anche i fondi disponibili per l’integrazione del pagamento di base ai giovani agricoltori italiani, circa 38 ml. ogni anno, non risultano mai spesi oltre la soglia dei 34 ml. La Sezione ha evidenziato, inoltre, luci ed ombre del sostegno europeo al ricambio generazionale in agricoltura, come recepito ed attuato in Italia. I fondi sono destinati ad affrontare due questioni molto problematiche: 1. contrastare lo spopolamento delle campagne con effetti sociali e ambientali che il mancato presidio del territorio comporterebbe; 2. far entrare nel settore agricoltura quelle innovazioni e modernizzazioni che risorse umane fresche e giovani potrebbero apportare. Dall’indagine sul primo punto è emerso che l’eterogeneità delle situazioni nei vari Paesi europei ha comportato che gli strumenti predisposti non rispondono pienamente alle esigenze dei Paesi stessi, i cui territori e le esigenze sono molto differenti tra loro. I margini di flessibilità hanno in parte consentito all’Italia a livello nazionale, ma più spesso regionale, di mirare con maggiore precisione le esigenze del territorio. In alcuni casi, tuttavia, una non adeguata differenziazione delle zone, la non facile dimostrabilità dell’attribuzione di un ruolo decisionale al giovane in azienda, o la tempistica dei bandi per determinate misure, hanno comportato un utilizzo insoddisfacente dei fondi europei.Il collegamento con altre iniziative, per la differenziazione o per l’innovazione, si è rivelata prevalentemente efficace anche se ha necessariamente compresso la platea dei possibili beneficiari. La Corte, infine, ha sottolineato l’esigenza di realizzare, con la prossima programmazione 2020-2027, un quadro di strumenti ancora più flessibili, incrementando la possibilità di calibrarli a livello nazionale.
Corte dei conti-sez. contr. affari comunitari e internazionali, delibera 27 dicembre 2018, n. 13
– Referto su “Le spese di rappresentanza negli enti locali Regione Toscana-esercizio 2015” (art. 16, comma 26, D.L. n. 138 del 2011).
Corte dei conti-Toscana, delibera 9 gennaio 2019, n. 3
– Referto concernente la verifica del funzionamento dei controlli interni negli enti locali della regione Toscana nel 2016, redatto ai sensi dell’art. 148 TUEL.
Corte dei conti-Toscana, delibera 9 gennaio 2019, n. 2
– Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese per l’esercizio 2016.
Corte dei conti-sez. contr. Enti, delibera 15 gennaio 2019, n. 115/2018
– Approvazione del programma per le attività di controllo per il 2019.
Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 16 gennaio 2019, n. 1
– Relazione speciale “Irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Programmazione 2007-2013. Procedure di recupero e loro esito“
Il 75,7% dei fondi FESR 2007-2013 erogati in modo irregolare/fraudolento non è stato ancora recuperato, nonostante il tempo trascorso dalla chiusura della Programmazione. Il dato incide prevalentemente sul bilancio nazionale. Rileva, nella maggior parte dei casi, il numero particolarmente esiguo degli addetti all’attività di recupero. E’ quanto emerge da un’indagine della Corte dei Conti, volta a definire l’entità dei recuperi sulle irregolarità e sulle frodi del FESR 2007-2013, che ha esaminato 5 Programmi, tra questi quelli che usufruiscono di elevati finanziamenti sia per la realizzazione di opere pubbliche che per il sostegno allo sviluppo e alle attività produttive (PON Reti e mobilità, PON Ricerca & competitività, POR-FESR Veneto, POR-FESR Lazio e POR-FESR Sicilia), su un campione del 53,4% del totale. Gli importi recuperati rappresentano, in media, una percentuale minima rispetto alla somma irregolare, pari al 24,3%. Se si considera la spesa relativa ai Programmi regionali, il tasso di recupero è più basso (18,2%). A questo risultato concorre, in modo rilevante, il limitato recupero in alcune regioni. Una forma particolarmente utilizzata, di recupero, è quella della compensazione. Molto diffusa, inoltre, soprattutto nell’ambito dei Programmi nazionali, è la decertificazione delle spese irregolari, pari al 94,7%. Questa modalità è ammessa dalla Commissione e consiste nell’eliminazione dalla successiva domanda di pagamento UE degli importi ritenuti irregolari. Questo comporta una ricaduta diretta sul bilancio nazionale/regionale delle relative somme che devono essere recuperate a cura dello Stato membro. Tra le irregolarità segnalate dalle Amministrazioni soggette al controllo (5 Programmi), infine, il 4,4% circa (19 casi su 428) è rappresentato da sospette frodi, casi per i quali sono pendenti procedimenti penali i cui relativi importi figurano tra i sospesi, ex art. 95 Reg. 1083 del 2006. Pur trattandosi di un numero limitato di fattispecie, la loro rilevanza, sotto il profilo finanziario, è elevata ed incide per il 17%.
Corte dei conti-sez. contr. affari comunitari e internazionali, delibera 18 gennaio 2019, n. 14
– Approvazione del programma dei controlli della Sezione di controllo di Bolzano per l’anno 2019.
Corte dei conti-Trentino Alto Adige, delibera 18 gennaio 2019, n. 1
– Bilancio di previsione e Rendiconto 2016 di un comune-pronuncia ex art. 1, comma 166, L. n. 266 del 2005; le criticità rilevate attengono ai seguenti profili: incompletezza della nota integrativa al bilancio di previsione; errata indicazione del fondo pluriennale vincolato; accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; omesso computo di lettera di patronagenel calcolo del limite d’indebitamento; conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra comune e organismi partecipati-mancanza della doppia asseverazione dei dati.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 6
– Approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2019.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 1
– Approvazione programma di attività della Sezione di controllo per l’anno 2019.
Corte dei conti-Trentino Alto Adige, delibera 22 gennaio 2019, n. 1
– Approvazione del programma di controllo anno 2019.
Corte dei conti-Veneto, delibera 24 gennaio 2019, n. 15
– Programmazione attività 2019.
Corte dei conti-Marche, delibera 24 gennaio 2019, n. 1
– La Sezione approva il programma delle attività di controllo per l’anno 2019, con riserva di eventuali ulteriori integrazioni e variazioni che si dovessero rendere necessarie, in relazione agli emanandi programmi di attività della Sezione delle Autonomie e della Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali, ad eventuali nuove disposizioni normative, alle risorse umane disponibili ed all’attribuzione di nuove funzioni.
Corte dei conti-Campania, delibera 25 gennaio 2019, n. 16
– Approvazione della programmazione dell’attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2019.
Corte dei conti-Valle d’Aosta, delibera 30 gennaio 2019, n. 1
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Il direttore dei lavori risponde della scorretta contabilizzazione delle opere realizzate, che abbia comportato il pagamento da parte della p.a. di lavori mai posti in essere, sebbene contabilizzati, per contratto, a corpo; in materia di appalti di opera pubblica il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a vigilare sul rispetto dei principi di legalità, economicità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa in tutte le attività svolte anche di natura tecnica.
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