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Diritti di rogito, serve un intervento normativo

di Francesco Tuccio (*) – Rubrica a cura di Anutel

I Comuni continuano a essere in difficoltà sull’erogazione dei diritti di rogito in favore dei segretari degli enti. Dopo oltre due anni dalla pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ha eliminato la spettanza nei Comuni privi di dirigenza e appartenenti alle fasce A e B, ancora non si è registrato alcun intervento normativo che ponga fine al contrasto sorto sulla questione tra la magistratura contabile e quella ordinaria.

Seppure l’Anutel, da tempo, abbia evidenziato la paradossale situazione che si è venuta a creare, a tutto discapito dei funzionari e dei segretari degli enti, richiedendo un necessario intervento normativo a chiarimento.

L’intervento normativo e della Corte 

L’articolo 10 del Dl 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014, ha disposto l’abrogazione della disciplina contenuta nell’articolo 41, comma 4, della legge 312/1980, in forza della quale era riconosciuta, ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti elencati dai numeri 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962, una quota del provento spettante agli enti medesimi, in misura pari al 75%, fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

La stessa disposizione del Dl 90/2014, altresì, ha devoluto integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di rogito.

Tuttavia, il comma 2-bis, articolo 10, del Dl 90/2014 ha previsto che, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque nel caso di segretari che non hanno qualifica dirigenziale, è attribuita al segretario rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, una quota del provento annuale spettante al Comune in base all’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni.

Differenti e contrastanti interpretazioni 

Quest’ultima disposizione ha da subito generato contrastanti interpretazioni da parte delle diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Da un lato, infatti, c’era la posizione delle sezioni che sostenevano che la disposizione appena richiamata impediva l’erogazione dei diritti di rogito ai soli segretari operanti nei Comuni dotati di personale di qualifica dirigenziale, mentre consentiva, in quelli privi di personale di qualifica dirigenziale, l’erogazione dei diritti di rogito al segretario a prescindere dalla fascia professionale di inquadramento (Corte conti Lombardia, deliberazioni n. 275-297/2014; Corte conti Sicilia, deliberazione n. 190/2014).

Dall’altro, invece, più rigorosamente, le sezioni regionali di controllo del Lazio (deliberazione n. 21/2015) e dell’Emilia-Romagna (deliberazione n. 105/2015) hanno ritenuto che il diritto di rogito competa esclusivamente ai Segretari dei Comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetti ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

A porre fine a tale conflitto interpretativo, è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con deliberazione del 4 giugno 2015 n. 15 , ha ritenuto che: «alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del Dl 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C».

La questione ha generato un antipatico conflitto all’interno di alcuni enti tra quest’ultimi ed il segretario, sfociando sempre più frequentemente in controversie davanti al giudice ordinario. Sono quindi intervenute diverse sentenze dei Tribunali ordinari che in modo pressoché univoco hanno riconosciuto giudizialmente la spettanza dei diritti di rogito anche ai segretari operanti nei Comuni privi di personale di qualificata dirigenziale, pur se appartenenti alla fascia professionale A o B.

Le diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, pur di fronte alle prese di posizione dei Tribunali ordinari, non hanno mutato la rigida posizione di diniego del diritto nei confronti dei segretari non appartenenti alla fascia C (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna – deliberazione n. 74/2016; Sardegna n. 132/2016; Marche n. 90/2016; Liguria n. 46/2016; Campania n. 7/2017 e altre).

Peraltro, la posizione negativa circa la spettanza dei diritti di rogito ai segretari appartenenti alle categorie professionali A e B operanti nei Comuni privi di dirigenza era stata sostenuta anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 25 marzo 2016 n. 26297 .

Enti senza dirigenti in difficoltà 

Il perdurante conflitto interpretativo tra la Corte dei conti e alcuni Tribunali sta creando notevoli difficoltà agli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, costretti a fronteggiare richieste di liquidazione presentate dai segretari (sollecitate anche dalle associazioni sindacali di categoria) alle quali, stante la rigida posizione della Corte dei conti, i medesimi enti sono sovente costretti a dare risposta negativa.

Con ciò favorendo il proliferare di dispendiosi ed evitabili contenziosi ai quali gli stessi segretari, ritenuti lesi in un proprio diritto, sono costretti a ricorrere. Conflitti che finiscono anche per coinvolgere, talvolta deteriorandolo, il rapporto tra i segretari, da un lato, e le amministrazioni locali ed i responsabili di servizio dall’altro, con conseguenze negative sul corretto funzionamento dell’intera macchina comunale.

Proprio per porre fine a tale situazione, l’Anutel, Associazione nazionale degli uffici tributi degli enti locali ha da quasi un anno chiesto al ministero dell’Interno, all’Economia e al dipartimento della Funzione Pubblica quella che ritiene norma indispensabile e urgente che interpreti in modo univoco la disposizione dell’articolo 10 del Dl 90/2014, sancendo una volta per tutte la spettanza o meno dei diritti di rogito in favore dei segretari appartenenti alle categorie professionale A e B e operanti in comuni privi di personale con qualifica dirigenziale.

Ciò al fine di consentire ai funzionari comunali, già oberati dai sempre più numerosi adempimenti che la legge pone a loro carico, di operare con tranquillità e di non rimanere schiacciati, insieme ai segretari, in questo paradossale contrasto tra organo di controllo contabile e magistratura ordinaria.

(*) Presidente dell’Anutel

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