Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell’Unione Europea, così come modificato dall’articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
l’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
RICHIAMATI
l’art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);
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RILEVATO CHE:
l’art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell’ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall’art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un’Autorità indipendente;
CONSIDERATO che l’art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
APPURATO che tale ricognizione:
rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
PRECISATO che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
PRECISATO altresì che:
ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all’art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessa contestualmente all’Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
PRESO ATTO:
del contenuto dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un’autorità di regolazione;
che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;
PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201″;
VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta da ____, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;
CON VOTI____
DELIBERA
1- DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2- DI APPROVARE, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3- DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
eventuale → 4- DI PRECISARE che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
Indi, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell’art. 30 del d.lgs. 201/2023, con voti ________
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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