Abstract [It]: I beni confiscati alla criminalità organizzata, nella loro qualità di beni pubblici, rappresentano un potenziale enorme per le comunità locali nello sviluppo territoriale, attraverso il riutilizzo sociale e il ripristino della legalità violata. Il Codice antimafia, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 48, comma 3, lett. c), prevede che i comuni possano affidare tali beni in concessione a terzi. In considerazione dell’assenza di ulteriori riferimenti normativi, da più parti si avverte la necessità di approfondire de iure condito e condendo la disciplina avente a oggetto la procedura per l’affidamento in uso. Il regolamento comunale, data la prossimità dell’ente ai bisogni del territorio, pare essere lo strumento attraverso cui tale esigenza possa essere soddisfatta.
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