Per quanto qui di interesse, la ricorrente lamentava l’illegittimità, sotto diversi profili, dell’affidamento di un servizio integrato di gestione di impianti tecnologici, contestando, inter alia, l’illegittimità del metodo di attribuzione del punteggio previsto dal bando e dal disciplinare di gara in quanto articolato su cinque coefficienti invece degli undici di cui alle Linee guida Anac n. 2 del 2016.
Il Consiglio di Stato, nello specifico, ha preliminarmente evidenziato come esse, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di ‘regolazione flessibile’, «volto all’incremento dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti» nonché «ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi».
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