tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L’ARAN interviene sul riproporzionamento dei permessi legge n. 104/1992 per il part-time verticale e sul mancato rispetto dell’orario di servizio
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
L’ARAN ha pubblicato in data 25 novembre 2019 due nuovi orientamenti applicativi su specifiche domande poste da alcune amministrazioni centrali ma i cui contenuti sono estensibili anche al comparto delle Funzioni Locali, stante la sovrapponibilità dei relativi contratti.
Part-time verticale e permessi L. n. 104/1992.
Con l’orientamento applicativo CFC 34 l’ARAN è stata chiamata a fornire parere ad un’amministrazione centrale in merito al riproporzionamento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia.
L’ARAN ricorda come il giudice di legittimità sia intervenuto con una prima sentenza n. 22925/2017 e successivamente ribadendo il proprio orientamento con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, entrambe aventi ad oggetto riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale. Nel caso specifico del permesso relativo alle L. n. 104/1992 teso a valorizzare in modo adeguato il permesso per l’assistenza alla persona con grave disabilità, quale di strumento di politica socio-assistenziale, si conferma che non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33, L. n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto a part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di tempo pieno.
Permesso a recupero per una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero.
Con orientamento applicativo CFC 35 l’ARAN risponde al quesito posto da una amministrazione centrale sulla natura del permesso a recupero fruito dal dipendente ma successivamente non realizzato, chiedendo se sia possibile collocare in ferie d’ufficio il dipendente per recuperare il debito orario.
L’ARAN precisa come nel nuovo contratto sottoscritto nulla è cambiato rispetto ai permessi autorizzati a recupero al fine di favorire la conciliazione tra esigenze di carattere personale ed esigenze di servizio. Il mancato rispetto del vincolo orario relativo all’assenza autorizzata, in questo come negli altri casi di permesso previsti dal CCNL, assume dunque rilievo in termini di inosservanza dell’orario di lavoro e, pertanto, dovrà essere valutato ai sensi di quanto previsto in proposito nella sezione disciplinare del contratto. In altri termini, il mancato rispetto dell’orario di servizio oltre alla decurtazione economica che il lavoratore subisce in busta paga, rappresenta una violazione del rapporto sinallagmatico con il datore di lavoro suscettibile di sanzione disciplinare. In merito alla possibilità di recuperare il debito orario decurtando un giorno di ferie, tale operazione non è consentita. Ricorda, infatti, l’ARAN come l’istituto delle ferie sia orientato al recupero psico-fisico del dipendente e come tale risulta indisponibile, secondo il principio in diverse occasioni stabilito dalla Consulta. Pertanto, va esclusa la potestà dell’amministrazione di operare automatiche riconversioni della causale di assenza mediante imputazione a ferie della giornata in cui si verifica il mancato rispetto del limite orario del permesso, anche in considerazione dell’incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all’intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa).
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